Cassazione Penale, Sentenza n. 22441/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli per il reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 110 c.p. e art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Hanno articolato cinque motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione sulla affermazione della responsabilità e contestazione della destinazione allo spaccio (assenza di denaro, materiali di confezionamento, osservazione di compravendita, mancata indagine sulle condizioni economiche e ruolo di assuntori); (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. per omessa valutazione dei requisiti soggettivi e richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità; (3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (pena ritenuta elevata e parificazione dei due imputati nonostante differenti precedenti); (4) vizio di motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sul confronto con la recidiva; (5) violazione degli artt. 133 e 175 c.p. riguardo al diniego del beneficio della non menzione nel certificato del casellario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato nel complesso i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi riguardanti la responsabilità, la mancata applicazione dell'art. 131-bis, il trattamento sanzionatorio, il giudizio sulle attenuanti generiche e il diniego della non menzione. Ha confermato la ricostruzione dei fatti (rinvenimento di 69 dosi, confezioni pronte, confessione di Villani, modalità di occultamento) e la valutazione del giudice di merito in ordine alla destinazione allo spaccio e alla gravità della condotta. La pena applicata (anni 2 di reclusione e euro 4.000 di multa per ciascuno, con riconoscimento delle attenuanti equivalenti) è stata ritenuta adeguatamente motivata. È stato altresì ritenuto corretto il diniego del beneficio della non menzione a causa della recidiva e del superamento dei limiti applicativi. I ricorsi sono stati dunque respinti e sono state confermate le condanne; a ciò è seguito l'esito procedurale previsto (oneri di condanna e spese ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Principio della responsabilità per concorso di persone nel reato: gli imputati sono stati ritenuti concorrenti nella detenzione di sostanze stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; applicata per la qualificazione del fatto e per determinare il quadro edittale.
art. 73, comma 1‑bis, lett. a) d.P.R. 309/1990
Criteri e limiti quantitativi utili nella valutazione della destinazione della sostanza (consumo personale vs. spaccio); la Corte indica che il superamento dei limiti tabellari non determina di per sé inversione dell'onere della prova.
art. 131‑bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte richiama che la valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che la configurabilità è esclusa quando gli indici di offensività (quantitativo, modalità di occultamento, organizzazione) non consentono la tenuità.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, colpevolezza, personalità del reo, ecc.): la Corte conferma che il giudice di merito deve motivare l'uso di tali criteri e che la graduazione della pena rientra nella sua discrezionalità, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
art. 175 c.p.
Disciplina della non menzione della condanna nel certificato del casellario per determinate pene: la Corte ha ritenuto il beneficio non concedibile in presenza di recidiva e del cumulo con precedenti che eccede i limiti di applicabilità.
art. 442 c.p.p.
Norma procedurale richiamata in relazione alla sentenza di condanna pronunciata in primo grado; citata per indicare la natura della decisione confermata.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata in chiusura per gli oneri conseguenti all'esito del ricorso (condanna alle spese e altre statuizioni processuali collegate all'impugnazione).
Massime di principio
- La mera quantità di stupefacente oltre i limiti tabellari è un elemento significativo ma non crea una presunzione automatica di spaccio: tuttavia, se connessa ad altri indici (confezionamento in dosi, modalità di occultamento, confessione, organizzazione) può legittimamente portare a ritenere la destinazione alla cessione a terzi.
- L'onere della prova della destinazione allo spaccio resta a carico dell'accusa; il giudice di merito valuta globalmente tutti gli indici e la Cassazione controlla solo la presenza di una motivazione logica e coerente, non riesamina i fatti.
- L'applicabilità dell'art. 131‑bis (tenuità) è una valutazione discrezionale del giudice di merito fondata sui criteri dell'art. 133: la sua esclusione è corretta quando emergono indici oggettivi di offensività e capacità a delinquere.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, che deve esplicitare i criteri dell'art. 133; la Corte di legittimità interviene solo in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, o quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale senza adeguata spiegazione.
- Il beneficio della non menzione (art. 175) non si concede quando, per effetto della recidiva o del cumulo con precedenti, si superano i limiti di applicabilità; la valutazione deve considerare il quadro complessivo dei precedenti e la soglia normativa.
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