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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22441/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli per il reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 110 c.p. e art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Hanno articolato cinque motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione sulla affermazione della responsabilità e contestazione della destinazione allo spaccio (assenza di denaro, materiali di confezionamento, osservazione di compravendita, mancata indagine sulle condizioni economiche e ruolo di assuntori); (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. per omessa valutazione dei requisiti soggettivi e richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità; (3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (pena ritenuta elevata e parificazione dei due imputati nonostante differenti precedenti); (4) vizio di motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sul confronto con la recidiva; (5) violazione degli artt. 133 e 175 c.p. riguardo al diniego del beneficio della non menzione nel certificato del casellario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato nel complesso i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi riguardanti la responsabilità, la mancata applicazione dell'art. 131-bis, il trattamento sanzionatorio, il giudizio sulle attenuanti generiche e il diniego della non menzione. Ha confermato la ricostruzione dei fatti (rinvenimento di 69 dosi, confezioni pronte, confessione di Villani, modalità di occultamento) e la valutazione del giudice di merito in ordine alla destinazione allo spaccio e alla gravità della condotta. La pena applicata (anni 2 di reclusione e euro 4.000 di multa per ciascuno, con riconoscimento delle attenuanti equivalenti) è stata ritenuta adeguatamente motivata. È stato altresì ritenuto corretto il diniego del beneficio della non menzione a causa della recidiva e del superamento dei limiti applicativi. I ricorsi sono stati dunque respinti e sono state confermate le condanne; a ciò è seguito l'esito procedurale previsto (oneri di condanna e spese ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Principio della responsabilità per concorso di persone nel reato: gli imputati sono stati ritenuti concorrenti nella detenzione di sostanze stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; applicata per la qualificazione del fatto e per determinare il quadro edittale.

  • art. 73, comma 1‑bis, lett. a) d.P.R. 309/1990

    Criteri e limiti quantitativi utili nella valutazione della destinazione della sostanza (consumo personale vs. spaccio); la Corte indica che il superamento dei limiti tabellari non determina di per sé inversione dell'onere della prova.

  • art. 131‑bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte richiama che la valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che la configurabilità è esclusa quando gli indici di offensività (quantitativo, modalità di occultamento, organizzazione) non consentono la tenuità.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, colpevolezza, personalità del reo, ecc.): la Corte conferma che il giudice di merito deve motivare l'uso di tali criteri e che la graduazione della pena rientra nella sua discrezionalità, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.

  • art. 175 c.p.

    Disciplina della non menzione della condanna nel certificato del casellario per determinate pene: la Corte ha ritenuto il beneficio non concedibile in presenza di recidiva e del cumulo con precedenti che eccede i limiti di applicabilità.

  • art. 442 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla sentenza di condanna pronunciata in primo grado; citata per indicare la natura della decisione confermata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata in chiusura per gli oneri conseguenti all'esito del ricorso (condanna alle spese e altre statuizioni processuali collegate all'impugnazione).

Massime di principio

  • La mera quantità di stupefacente oltre i limiti tabellari è un elemento significativo ma non crea una presunzione automatica di spaccio: tuttavia, se connessa ad altri indici (confezionamento in dosi, modalità di occultamento, confessione, organizzazione) può legittimamente portare a ritenere la destinazione alla cessione a terzi.
  • L'onere della prova della destinazione allo spaccio resta a carico dell'accusa; il giudice di merito valuta globalmente tutti gli indici e la Cassazione controlla solo la presenza di una motivazione logica e coerente, non riesamina i fatti.
  • L'applicabilità dell'art. 131‑bis (tenuità) è una valutazione discrezionale del giudice di merito fondata sui criteri dell'art. 133: la sua esclusione è corretta quando emergono indici oggettivi di offensività e capacità a delinquere.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, che deve esplicitare i criteri dell'art. 133; la Corte di legittimità interviene solo in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, o quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale senza adeguata spiegazione.
  • Il beneficio della non menzione (art. 175) non si concede quando, per effetto della recidiva o del cumulo con precedenti, si superano i limiti di applicabilità; la valutazione deve considerare il quadro complessivo dei precedenti e la soglia normativa.

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