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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22438/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia che aveva ammesso l'ente Overmek s.r.l. alla messa alla prova ex art. 168-bis c.p. e, per esito positivo, aveva dichiarato estinto l'illecito amministrativo ascritto all'ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (art. 25-septies, comma 3, in relazione al delitto di cui all'art. 590 c.p.). Il Procuratore Generale deduceva violazione di legge (artt. 168-bis c.p., 464-bis e ss. c.p.p.) sostenendo che la messa alla prova è istituto modulato esclusivamente con riferimento all'imputato persona fisica e non può estendersi alla responsabilità amministrativa degli enti; inoltre contestava la corretta impugnabilità e la legittimazione a dedurre la questione, avendo l'ordinanza di ammissione alla prova non essergli stata comunicata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha stabilito che il Procuratore Generale era legittimato ad impugnare unitariamente l'ordinanza di ammissione alla prova e la sentenza di estinzione in quanto l'ordinanza non era stata comunicata. Sul merito ha confermato il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui "l'istituto della messa alla prova di cui all'art. 168 bis cod. pen. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001". Ha ritenuto che le argomentazioni del Tribunale di Perugia non avessero fornito elementi idonei a scalfire tale principio e, pertanto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per i conseguenti adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    I requisiti e le modalità della messa alla prova sono calibrati sull'imputato persona fisica; la Corte conferma che tale istituto non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001.

  • art. 464-bis e ss. c.p.p.

    Riguardano la disciplina procedurale della messa alla prova e dei programmi di trattamento; utilizzate per valutare compatibilità e contenuto del programma proposto per l'ente, ma non per estenderne automaticamente l'efficacia estintiva all'ente.

  • art. 464-quater c.p.p.

    Regola l'ordinanza di ammissione alla prova; la sua mancata comunicazione al Procuratore Generale ha consentito a quest'ultimo di impugnare unitariamente l'ordinanza e la sentenza di estinzione.

  • art. 464-septies c.p.p.

    Disciplina la sentenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova e la sua impugnabilità; la Corte ha confermato che la sentenza di estinzione ha natura di proscioglimento e può essere impugnata dal pubblico ministero.

  • art. 128 cod. proc. pen.

    «a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione»

    Va data comunicazione anche a chi ha diritto di impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova (quale il Procuratore Generale), perché ciò rende tempestiva l'azione di impugnazione diretta.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Individua le parti cui va comunicata la data dell'udienza; la Corte ha posto rilievo anche sull'ulteriore obbligo di comunicazione previsto dall'art. 128 per i titolari del diritto di impugnazione.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 14840 del 27/10/2022 (Soc. La Sportiva)

    l'istituto della messa alla prova di cui all'art. 168 bis cod. pen. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d. lgs n. 231/2001

    Principio di diritto vincolante: la messa alla prova è incompatibile con la responsabilità amministrativa degli enti 231/2001, per differenze di natura della sanzione, funzione preventiva dell'apparato sanzionatorio e per il divieto di analogia in malam partem.

  • art. 34 e art. 35 d.lgs. n. 231/2001

    Rimandi alle norme procedurali del codice di rito per il procedimento relativo agli enti 'in quanto compatibili'; la Corte ha ritenuto che tali rinvii non siano idonei a superare l'esclusione dell'applicabilità della messa alla prova agli enti.

  • art. 586 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle regole generali di impugnazione qualora il rimedio speciale non sia esperibile; utile per spiegare la possibilità di impugnare unitariamente ordinanza e sentenza se la comunicazione dell'ordinanza è mancata.

  • art. 593 c.p.p.

    Prevede l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento; conferma la rilevanza della natura della sentenza di estinzione come proscioglimento impugnabile.

  • art. 618, comma 1-bis, c.p.p.

    Stabilisce il vincolo per le sezioni semplici della Corte rispetto ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite e l'obbligo, se non condivisi, di rimessione alle Sezioni Unite per decisione.

  • art. 657-bis c.p.p.

    Richiamato tra gli elementi che evidenziano la natura sanzionatoria della messa alla prova (detrazione da pena in caso di fallimento): contribuisce alla valutazione della incompatibilità con la natura delle sanzioni amministrative degli enti.

  • art. 25-septies, comma 3 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

    Norma sostanziale che ha originato la contestazione: disciplina l'illecito amministrativo dell'ente correlato alla commissione del reato (qui art. 590 c.p.).

Massime di principio

  • La messa alla prova prevista dall'art. 168-bis c.p. è istituto pensato e modulato per l'imputato persona fisica e non si applica alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.
  • Se l'ordinanza di ammissione alla prova non viene comunicata al Procuratore Generale, quest'ultimo è legittimato a impugnare unitariamente l'ordinanza stessa e la sentenza di estinzione; se invece la comunicazione è avvenuta e il Procuratore non ha impugnato tempestivamente l'ordinanza, gli sono preclusi poi i mezzi per dedurne i vizi con la sola impugnazione della sentenza.
  • Il Tribunale di merito può dissentire dalle Sezioni Unite, ma le sezioni semplici della Cassazione sono vincolate dal principio delle Sezioni Unite e, se intendono discostarsene, devono rimettere la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p.
  • Nelle procedure 231 l'applicazione di rimedi o benefici tipici del processo penale va valutata con cautela: i rinvii 'in quanto compatibili' agli istituti del codice non autorizzano automaticamente l'estensione di misure modulate espressamente per persone fisiche alle persone giuridiche.
  • In casi similari, occorre verificare sempre la regolarità formale delle notifiche/ comunicazioni degli atti (in particolare dell'ordinanza di ammissione alla prova) perché la carenza di comunicazione apre la strada all'impugnazione estesa da parte del Procuratore Generale.

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