Cassazione Penale, Sentenza n. 22440/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata all'avv. Antonio Ausiello (studio in Casalnuovo di Napoli) anziché all'avv. Antonio Usiello, difensore di fiducia tempestivamente nominato e firmatario dell'appello (con studio in Terzigno). Sosteneva che l'omesso avviso al difensore di fiducia configurava una nullità assoluta, incidendo sul diritto alla difesa e sull'interesse ad impugnare per l'accoglimento parziale dei motivi d'appello
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione in appello all'avvocato diverso da quello fiduciario nominato integri una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., quando la presenza del difensore sia obbligatoria e il difensore di fiducia non sia comparso. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello
Norme richiamate
art. 73, comma V, DPR 309/90
La norma è stata menzionata come originaria qualificazione del reato contestato nella fase di appello dalla Corte d'appello di Napoli; la cassazione si concentra però sulla nullità procedurale e non sulla ricostruzione del fatto sostanziale
Codice di procedura penale (art. 178, comma 1, lett. c))
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
L'omesso avviso al difensore quando la sua presenza è obbligatoria integra una nullità assoluta; la Corte la interpreta come insanabile se il difensore di fiducia non ha potuto partecipare per la mancata notifica
Codice di procedura penale (art. 179, comma 1)
Stabilisce la sanzione della nullità per atti compiuti in violazione delle norme che garantiscono la partecipazione del difensore; la Corte ne trae la conseguenza dell'annullamento della costituzione del rapporto processuale e della sentenza di appello
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6, comma terzo, lett. c))
art. 6, comma terzo, lett. c) CEDU
Riconosciuto il principio che l'imputato ha il diritto di scegliere il proprio difensore; la Corte enfatizza che la notifica ad altro legale (anche d'ufficio) non può privare l'imputato di tale diritto quando sia stata tempestivamente nominata la difesa di fiducia
Massime di principio
- La notifica dell'atto processuale (decreto di citazione a giudizio) deve essere eseguita al difensore di fiducia tempestivamente nominato; l'omessa notifica integra una nullità assoluta se la presenza del difensore è obbligatoria e il difensore di fiducia non ha potuto comparire
- La notifica effettuata ad altro avvocato (anche d'ufficio) non sanifica l'omissione quando l'imputato ha nominato un difensore di fiducia: il diritto alla scelta del difensore è tutelato anche dalla CEDU e prevale sulla mera regolarità formale della notifica a diverso professionista
- La nullità derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia è insanabile in presenza dei presupposti indicati e comporta l'annullamento della costituzione del rapporto processuale e della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio
- In situazioni analoghe, per evitare l'annullamento, è necessario accertare la corretta indicazione e l'effettiva notifica al difensore nominato; la parte deve conservare la documentazione della nomina e delle udienze per dimostrare la tempestività della scelta del difensore
- Quando la presenza del difensore non è obbligatoria o il difensore di fiducia è effettivamente presente in udienza, l'errata notifica a un altro avvocato potrebbe non determinare la stessa nullità assoluta; la valutazione è fattuale e dipende dalla rilevanza della presenza del difensore per quel specifico atto
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