Cassazione Civile, Ordinanza n. 15973/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiore IMU dovuta per l'anno 2016, emesso nell'ambito del servizio affidato in concessione dal Comune a una società concessionaria. La società contribuente ha impugnato l'atto deducendo vizi della sottoscrizione e violazione del contraddittorio. In appello la decisione favorevole alla contribuente ha ritenuto illegittimo l'avviso perché privo di firma autografa del funzionario responsabile, sul presupposto che l'esonero dalla firma richiedesse, anche per il concessionario, un apposito provvedimento dirigenziale, e perché l'intervenuta demolizione dell'immobile avrebbe inciso sul tributo. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, sostenendo che, quando l'accertamento è emesso dal concessionario, la fonte del potere di firma a stampa deriva dal contratto di concessione e dai poteri dell'amministratore unico, senza necessità di un provvedimento dirigenziale dell'ente; (2) violazione della disciplina dell'IMU/ICI (art. 5, commi 2 e 6, d.lgs. n. 504/1992, in combinato con art. 10, comma 4), sostenendo che la CTR non poteva ritenere automaticamente dovuta la sola imposta sull'area fabbricabile per il solo fatto della demolizione del fabbricato, in assenza di dichiarazione di variazione e di aggiornamento catastale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, quando i poteri di accertamento e riscossione sono delegati a un concessionario, la sottoscrizione dell'atto impositivo può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, purché la fonte dei dati e l'individuazione del responsabile risultino da un apposito atto sottoscritto dal concessionario, senza che sia necessario un provvedimento dirigenziale dell'ente impositore. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto erronea l'affermazione della CTR secondo cui la demolizione del fabbricato comporterebbe di per sé la tassazione dell'area come fabbricabile: in materia di IMU/ICI, la variazione incidente sull'imponibile deve essere dichiarata e, fino al nuovo accatastamento o alla corretta variazione, il presupposto impositivo resta ancorato ai dati catastali/rendita o alle specifiche condizioni previste dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 87, l. n. 549/1995
la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati
norma speciale tuttora efficace; nei tributi locali consente la firma a stampa quando l'atto è prodotto da sistemi automatizzati e il responsabile sia individuato con atto idoneo, funzione che, nel caso di concessionario, può essere assolta da un atto sottoscritto dal concessionario stesso
richiamato per evidenziare che la qualità di amministratore unico del concessionario è verificabile tramite il Registro delle Imprese, senza necessità di un provvedimento dirigenziale pubblico
art. 5, commi 2 e 6, d.lgs. n. 504/1992
la base imponibile dell'ICI/IMU segue criteri legali tipizzati; la demolizione o la ristrutturazione incidono sul criterio di determinazione del valore solo nei casi e per il tempo previsti dalla norma
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
richiamato dalla ricorrente nel quadro degli obblighi dichiarativi e degli effetti delle variazioni rilevanti ai fini dell'imposta
art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006
le variazioni soggettive e oggettive che incidono sulla determinazione dell'imposta e comportano riduzioni non conoscibili d'ufficio devono essere denunciate dal contribuente; in mancanza, il beneficio non è riconoscibile
il criterio del valore dell'area rileva per i fabbricati non ancora iscritti al catasto; l'iscrizione catastale costituisce presupposto sufficiente, ma non sempre necessario, per l'assoggettamento all'imposta
art. 3, comma 87, l. n. 549/1995
citato nel ragionamento della Corte per escludere una lettura teleologica che imponesse, nel caso di concessionario, un requisito identico a quello previsto per la gestione diretta da parte dell'ente pubblico
art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), l. n. 457/1978
richiamato come fonte degli interventi edilizi che, quando realizzati, fanno operare il criterio dell'area fabbricabile fino all'ultimazione dei lavori
richiamato quale disciplina vigente degli interventi edilizi cui si collega la tassazione dell'area durante lavori di demolizione/ricostruzione o ristrutturazione
art. 52, comma 5, primo periodo, d.P.R. n. 131/1986
richiamato per il criterio di valorizzazione catastale utilizzabile nel caso di fabbricato fino al nuovo accatastamento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In materia di tributi locali emessi tramite concessionario, la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile è legittima quando il responsabile sia individuabile in un atto idoneo del concessionario, senza necessità di un provvedimento dirigenziale dell'ente pubblico.
- La funzione di garanzia della sottoscrizione dell'atto impositivo è soddisfatta, nel caso del concessionario, dalla riferibilità dell'atto al soggetto legittimato in base al rapporto concessorio e alla sua organizzazione societaria, controllabile tramite il Registro delle Imprese.
- In materia di IMU/ICI, la demolizione di un fabbricato non comporta automaticamente la tassazione dell'area come fabbricabile: occorre verificare il regime legale della base imponibile, gli eventuali obblighi dichiarativi del contribuente e gli effetti del mancato aggiornamento catastale.
- Le variazioni oggettive che riducono o modificano l'imposta e che non siano conoscibili d'ufficio dall'ente impositore devono essere dichiarate dal contribuente; in difetto, non può essere invocato il beneficio fiscale correlato alla variazione.
- Il criterio di determinazione della base imponibile dei tributi immobiliari è tipizzato dalla legge e non può essere esteso per via interpretativa a presupposti d'imposta diversi da quelli espressamente previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15958/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15962/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15965/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15966/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15968/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15971/2025 del 15/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →