Cassazione Civile, Ordinanza n. 33416/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. 89/2001 per la non ragionevole durata di un processo presupposto svoltosi davanti al giudice del lavoro e poi in appello. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva liquidato un indennizzo di 800 euro applicando l'art. 2-bis L. 89/2001 sia nella versione introdotta dal D.L. 83/2012 sia nella versione modificata dalla L. 208/2015, ritenendo eccedente di due anni la durata ragionevole e riconoscendo 400 euro per ciascun anno. Il ricorrente principale ha censurato la decisione per violazione degli artt. 2 e 2-bis L. 89/2001 e dell'art. 11 disp. prel. c.c., deducendo che l'art. 2-bis non era applicabile ratione temporis alla domanda depositata il 6 settembre 2012 e che, comunque, non potevano applicarsi retroattivamente i criteri di liquidazione più restrittivi introdotti nel 2015, con conseguente diritto a un indennizzo più elevato e anche per frazioni inferiori all'anno. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha sostenuto: che la durata ragionevole del processo era stata calcolata senza detrarre il tempo intercorso tra deposito della sentenza di primo grado e proposizione dell'appello; che il ricorso per equa riparazione sarebbe stato parzialmente improcedibile per mancata indicazione della data di notifica dell'appello nel giudizio presupposto; e che comunque mancava un danno effettivo, poiché il processo era stato originato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l'interessato aveva omesso iniziative acceleratorie, compresa la notificazione della sentenza favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, ritenendo fondati i rilievi di entrambe le parti nei limiti indicati in motivazione. Ha stabilito che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato retroattivamente l'art. 2-bis L. 89/2001, introdotto dal D.L. 83/2012, a una domanda depositata prima dell'11 settembre 2012, e aveva altresì applicato retroattivamente i criteri introdotti dalla L. 208/2015, che costituiscono ius superveniens applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016. Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione ha affermato che il giudice di merito non poteva detrarre integralmente il tempo tra deposito della sentenza di primo grado e proposizione dell'appello, ma doveva considerare in concreto il comportamento della parte che non aveva notificato la sentenza favorevole, lasciando decorrere il termine lungo di impugnazione. In conclusione, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che dovrà riesaminare la liquidazione dell'equa riparazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma base sull'equa riparazione per irragionevole durata del processo; richiamata per censurare e verificare la corretta applicazione del presupposto del danno da durata e dei criteri di liquidazione.
La sua applicazione è limitata temporalmente ai ricorsi depositati dopo l'11 settembre 2012; le modifiche introdotte dalla L. 208/2015 costituiscono ius superveniens applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016.
Richiamato per escludere l'applicazione retroattiva delle modifiche normative in assenza di espressa previsione.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
Indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 55, comma 2, D.L. 83/2012
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
Fondamento del limite temporale di applicabilità dell'art. 2-bis L. 89/2001 introdotto nel 2012.
Legge di conversione del D.L. 83/2012, rilevante per individuare la decorrenza dell'applicazione dell'art. 2-bis.
Le modifiche all'art. 2-bis L. 89/2001 non si applicano retroattivamente, ma solo ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016.
Richiamato dalla Corte per affermare il principio generale di irretroattività dello ius superveniens salvo diversa disposizione.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione, l'art. 2-bis L. 89/2001 introdotto nel 2012 si applica solo ai ricorsi depositati dopo l'11 settembre 2012, con esclusione di ogni applicazione retroattiva.
- Le modifiche introdotte dalla L. 208/2015 ai criteri di liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo costituiscono ius superveniens applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016.
- Nel calcolo della durata ragionevole del processo il giudice non può detrarre automaticamente e per intero il periodo tra deposito della sentenza e proposizione dell'impugnazione, ma deve valutare concretamente il comportamento processuale della parte, specie quando essa non abbia notificato una decisione a sé favorevole e abbia così lasciato decorrere il termine lungo.
- L'onere della parte istante nel procedimento ex L. 89/2001, nel regime previgente alla novella del 2012, non comprendeva la produzione integrale degli atti del giudizio presupposto, essendo sufficiente l'allegazione dei dati essenziali del processo e potendo la Corte d'appello acquisire d'ufficio la documentazione richiesta.
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