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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33416/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. 89/2001 per la non ragionevole durata di un processo presupposto svoltosi davanti al giudice del lavoro e poi in appello. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva liquidato un indennizzo di 800 euro applicando l'art. 2-bis L. 89/2001 sia nella versione introdotta dal D.L. 83/2012 sia nella versione modificata dalla L. 208/2015, ritenendo eccedente di due anni la durata ragionevole e riconoscendo 400 euro per ciascun anno. Il ricorrente principale ha censurato la decisione per violazione degli artt. 2 e 2-bis L. 89/2001 e dell'art. 11 disp. prel. c.c., deducendo che l'art. 2-bis non era applicabile ratione temporis alla domanda depositata il 6 settembre 2012 e che, comunque, non potevano applicarsi retroattivamente i criteri di liquidazione più restrittivi introdotti nel 2015, con conseguente diritto a un indennizzo più elevato e anche per frazioni inferiori all'anno. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha sostenuto: che la durata ragionevole del processo era stata calcolata senza detrarre il tempo intercorso tra deposito della sentenza di primo grado e proposizione dell'appello; che il ricorso per equa riparazione sarebbe stato parzialmente improcedibile per mancata indicazione della data di notifica dell'appello nel giudizio presupposto; e che comunque mancava un danno effettivo, poiché il processo era stato originato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l'interessato aveva omesso iniziative acceleratorie, compresa la notificazione della sentenza favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, ritenendo fondati i rilievi di entrambe le parti nei limiti indicati in motivazione. Ha stabilito che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato retroattivamente l'art. 2-bis L. 89/2001, introdotto dal D.L. 83/2012, a una domanda depositata prima dell'11 settembre 2012, e aveva altresì applicato retroattivamente i criteri introdotti dalla L. 208/2015, che costituiscono ius superveniens applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016. Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione ha affermato che il giudice di merito non poteva detrarre integralmente il tempo tra deposito della sentenza di primo grado e proposizione dell'appello, ma doveva considerare in concreto il comportamento della parte che non aveva notificato la sentenza favorevole, lasciando decorrere il termine lungo di impugnazione. In conclusione, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che dovrà riesaminare la liquidazione dell'equa riparazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 89/2001

    Norma base sull'equa riparazione per irragionevole durata del processo; richiamata per censurare e verificare la corretta applicazione del presupposto del danno da durata e dei criteri di liquidazione.

  • art. 2-bis L. 89/2001

    La sua applicazione è limitata temporalmente ai ricorsi depositati dopo l'11 settembre 2012; le modifiche introdotte dalla L. 208/2015 costituiscono ius superveniens applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato per escludere l'applicazione retroattiva delle modifiche normative in assenza di espressa previsione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

    Indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 55, comma 2, D.L. 83/2012

    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

    Fondamento del limite temporale di applicabilità dell'art. 2-bis L. 89/2001 introdotto nel 2012.

  • L. 134/2012

    Legge di conversione del D.L. 83/2012, rilevante per individuare la decorrenza dell'applicazione dell'art. 2-bis.

  • L. 208/2015

    Le modifiche all'art. 2-bis L. 89/2001 non si applicano retroattivamente, ma solo ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016.

  • art. 11 disp. att. c.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare il principio generale di irretroattività dello ius superveniens salvo diversa disposizione.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione, l'art. 2-bis L. 89/2001 introdotto nel 2012 si applica solo ai ricorsi depositati dopo l'11 settembre 2012, con esclusione di ogni applicazione retroattiva.
  • Le modifiche introdotte dalla L. 208/2015 ai criteri di liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo costituiscono ius superveniens applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016.
  • Nel calcolo della durata ragionevole del processo il giudice non può detrarre automaticamente e per intero il periodo tra deposito della sentenza e proposizione dell'impugnazione, ma deve valutare concretamente il comportamento processuale della parte, specie quando essa non abbia notificato una decisione a sé favorevole e abbia così lasciato decorrere il termine lungo.
  • L'onere della parte istante nel procedimento ex L. 89/2001, nel regime previgente alla novella del 2012, non comprendeva la produzione integrale degli atti del giudizio presupposto, essendo sufficiente l'allegazione dei dati essenziali del processo e potendo la Corte d'appello acquisire d'ufficio la documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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