Cassazione Civile, Ordinanza n. 33257/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità garante)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Autorità garante aveva irrogato a un'unione comunale una sanzione amministrativa ex art. 162, comma 2, d.lgs. 196/2003 per avere pubblicato sul proprio sito una graduatoria relativa al c.d. "Pacchetto scuola", contenente non solo i nominativi dei beneficiari, ma anche dati ulteriori e non pertinenti, quali residenza dell'alunno e del genitore, scuola e classe frequentata, valore ISEE, nonché dati dei non ammessi. L'ente aveva proposto opposizione sostenendo di essersi attenuto alle indicazioni provinciali e alla disciplina regionale sul beneficio, e che la pubblicazione fosse necessaria per la trasparenza e i controlli sull'azione amministrativa. Il Tribunale di Firenze aveva accolto l'opposizione, ritenendo la pubblicazione conforme alle linee guida del Garante e al d.lgs. 33/2013. In Cassazione l'Autorità ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme privacy sulla diffusione dei dati da parte di soggetti pubblici, sostenendo: (1) che, in mancanza di una specifica previsione normativa, erano pubblicabili solo i dati espressamente consentiti dalla disciplina applicabile, con esclusione di ogni informazione eccedente o non pertinente; (2) che la violazione non poteva dirsi incolpevole, poiché l'ente non aveva dimostrato di aver adottato ogni cautela per verificare la liceità della diffusione e la mera conformità a un atto amministrativo non escludeva la colpa ai fini sanzionatori.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto illegittima la diffusione di dati ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla normativa applicabile, osservando che la pubblicazione di dati personali da parte di soggetti pubblici richiede una base normativa espressa e che, comunque, vale il principio di minimizzazione/necessità, con obbligo di rendere non intelligibili i dati non pertinenti o non indispensabili. Ha inoltre escluso che la conformità a un provvedimento dirigenziale provinciale potesse di per sé escludere la colpa dell'amministrazione, richiamando il principio per cui l'art. 3 l. 689/1981 pone una presunzione di colpa e l'esimente opera solo se la violazione è inevitabile e il trasgressore ha fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di altro giudice, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 162, comma 2, d.lgs. 196/2003
base sanzionatoria dell'ordinanza-ingiunzione irrogata per la diffusione illecita di dati personali.
art. 4, comma 1, lettera d), d.lgs. 196/2003
richiamato per delimitare il concetto di diffusione dei dati personali.
art. 19, comma 3, lettera d), d.lgs. 196/2003
la diffusione da parte di soggetti pubblici è ammessa solo quando prevista da norma di legge o di regolamento.
consentiva l'indicazione nell'albo dei soli nominativi degli assegnatari e delle disposizioni di legge sulla base delle quali il beneficio era stato concesso.
per i soggetti pubblici il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
per i dati non sensibili e non giudiziari, il trattamento da parte della PA è consentito anche senza norma espressa, ma la diffusione richiede una specifica base normativa.
impone il principio di necessità nel trattamento dei dati personali, privilegiando la minimizzazione e, se del caso, l'anonimizzazione.
art. 11, lettera d), d.lgs. 196/2003
richiamato per il dovere di attenersi ai principi di pertinenza, non eccedenza e necessità nella diffusione.
ha abrogato il D.P.R. 118/2000 e altre disposizioni del d.lgs. 33/2013, ma non rilevava per la violazione già consumata.
art. 4, comma 4, d.lgs. 33/2013
anche nei casi di pubblicazione consentita, le PA devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili.
art. 7-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013
ribadisce i limiti alla pubblicazione dei dati personali non pertinenti o non indispensabili.
art. 26, comma 4, d.lgs. 33/2013
vieta la diffusione di dati identificativi idonei a ricavare informazioni sul disagio economico-sociale degli interessati.
indica in modo tassativo le informazioni da pubblicare per sovvenzioni e vantaggi economici, senza includere dati ulteriori.
ricorda che l'accesso civico è strumento concorrente di trasparenza, ma non giustifica la pubblicazione indiscriminata di dati personali.
impone il contemperamento tra pubblicità/trasparenza e diritti della persona, in particolare riservatezza e protezione dei dati.
richiamato nel motivo di ricorso sulla responsabilità dell'ente pubblico per il trattamento illecito.
art. 162, comma 2-bis, d.lgs. 196/2003
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime sanzionatorio.
pone una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, salvo prova della non colpevolezza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
Massime di principio
- La pubblicazione da parte di una pubblica amministrazione di dati personali relativi a procedure di concessione di sussidi o benefici economici è lecita solo nei limiti espressamente previsti dalla legge o dal regolamento; non è consentita la diffusione di dati ulteriori, eccedenti o non pertinenti rispetto alla finalità di trasparenza.
- Anche quando la pubblicazione sia funzionale al controllo sull'azione amministrativa, devono essere rispettati i principi di pertinenza, non eccedenza, minimizzazione e, ove possibile, anonimizzazione; la trasparenza non legittima una ostensione totale e indiscriminata dei dati.
- Per i soggetti pubblici, la comunicazione/diffusione di dati personali richiede una specifica base normativa, mentre la mera esecuzione di indicazioni contenute in atti amministrativi interni o sovraordinati non basta a fondare la liceità della pubblicazione.
- In materia di sanzioni amministrative, l'art. 3 l. 689/1981 configura una presunzione di colpa del trasgressore: l'esimente opera solo se l'illecito era inevitabile e l'autore dimostra di aver adottato ogni cautela esigibile per conformarsi alla legge.
- La conformità a un provvedimento amministrativo non esclude automaticamente la colpa dell'ente quando l'atto non possa sostituire la necessaria previsione normativa che autorizza la diffusione di dati personali.
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