Cassazione Civile, Ordinanza n. 33249/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza ingiunzione emessa dalla camera di commercio per esercizio dell’attività di autoriparazione senza la prescritta denuncia di inizio attività, con irrogazione di sanzione pecuniaria e confisca dei macchinari utilizzati. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 221 c.p.c., sostenendo che i verbali dei Carabinieri non avessero fede privilegiata in ogni loro parte e che la prova orale avrebbe potuto smentire i fatti accertati; hanno inoltre dedotto che il sequestro dei macchinari sarebbe divenuto inefficace per effetto di un provvedimento d’urgenza e del silenzio assenso, con conseguente obbligo di dissequestro e impossibilità di sanare l’illegittimità con la successiva confisca. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 10, comma 2, L. 122/1992 e dell’art. 19 L. 689/1981, sostenendo che il sequestro fosse illegittimo perché mancavano i presupposti per la misura cautelare e, di conseguenza, sarebbe stata preclusa anche la confisca, ritenuta solo facoltativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto alla prova, ha affermato che l’accertamento svolto dai Carabinieri nel corso del sopralluogo, che aveva sorpreso il personale mentre eseguiva riparazioni su più veicoli, era assistito da fede privilegiata per i fatti direttamente percepiti e che la contestazione poteva essere superata solo con querela di falso, non con prova testimoniale contraria. Quanto al sequestro, ha osservato che le doglianze sull’asserita inefficacia sopravvenuta non risultavano trattate nella sentenza impugnata e, comunque, non incidevano né sulla validità dell’ordinanza ingiunzione né sulla successiva confisca; ha inoltre ribadito la distinzione tra sequestro e confisca amministrativa, chiarendo che la confisca costituisce misura autonoma e che, una volta intervenuta la conversione del sequestro in confisca, sono irrilevanti le vicende del sequestro. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il verbale del pubblico ufficiale fa fede privilegiata per i fatti attestati come compiuti o avvenuti in sua presenza o conosciuti senza margine di apprezzamento, nonché per provenienza e dichiarazioni ricevute; la sua efficacia non è superabile con semplice prova testimoniale ma richiede querela di falso per i fatti coperti da fede privilegiata
la contestazione dei fatti coperti da fede privilegiata deve avvenire mediante formale querela di falso, secondo le modalità previste dalla norma
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
i motivi sono stati proposti come censure di violazione di legge e vizio motivazionale, ma sono stati ritenuti infondati
la confisca delle attrezzature utilizzate per l’abusivo esercizio dell’attività di autoriparazione è misura autonoma, obbligatoria e distinta dal sequestro
la confisca amministrativa è richiamata per chiarire il rapporto di specialità con la disciplina speciale dell’art. 10 L. 122/1992
la norma generale prevede una confisca facoltativa, superata dalla disciplina speciale in materia di autoriparazione che rende la misura obbligatoria
la Corte d’appello aveva ritenuto inapplicabile il termine di conclusione del procedimento alla materia sanzionatoria; la Cassazione non si è soffermata sul punto perché non decisivo nel ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
accertata la soccombenza, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- I verbali di accertamento di un pubblico ufficiale hanno efficacia probatoria privilegiata limitatamente ai fatti da lui attestati come direttamente compiuti, visti o percepiti, ai fatti conosciuti senza margine di apprezzamento e alla provenienza dell’atto; tali risultanze non possono essere contrastate con mera prova contraria quando il loro contenuto sia coperto da fede privilegiata, ma solo con querela di falso.
- La querela di falso è lo strumento necessario per rimuovere l’efficacia probatoria privilegiata dei fatti attestati nel verbale pubblico ufficiale, mentre la prova testimoniale non è idonea a scalfire quel nucleo di attestazioni coperte da pubblica fede.
- In materia di sanzioni per abusivo esercizio dell’attività di autoriparazione, la confisca delle attrezzature utilizzate costituisce misura autonoma rispetto al sequestro ed è disciplinata da una regola speciale che la rende obbligatoria; pertanto, le vicende del sequestro non travolgono la successiva misura ablativa una volta intervenuta la confisca.
- L’eventuale illegittimità o inefficacia del sequestro non incide automaticamente sulla legittimità dell’ordinanza sanzionatoria pecuniaria né sulla successiva confisca, quando quest’ultima sia stata validamente disposta in base alla disciplina speciale applicabile.
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