Cassazione Civile, Ordinanza n. 33253/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sindacato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex art. 28 Stat. lav. promosso da un'organizzazione sindacale contro un'azienda sanitaria provinciale per asserita condotta antisindacale. Il tribunale, pur rilevando la sussistenza della condotta, aveva rigettato il ricorso per intervenuta cessazione della condotta illecita nelle more tra deposito e notifica, ponendo le spese a carico del sindacato nella fase sommaria. In sede di opposizione e appello, la corte territoriale aveva poi ritenuto che dovesse essere dichiarata fin dall'origine la cessazione della materia del contendere, compensando anche le spese della fase sommaria e confermando il resto. Il sindacato ha impugnato tale regolazione delle spese con tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancato rispetto del principio di soccombenza e della soccombenza virtuale, sostenendo che la domanda era fondata e quindi non poteva essergli addebitata la soccombenza; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà tra la parte della decisione che escludeva responsabilità processuale delle parti e quella che non attribuiva le spese al ricorrente legittimato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e lesione del diritto di difesa ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 24 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che, anche quando il processo si chiude con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non è giustificabile negare le spese alla parte che abbia proposto una domanda giudiziale da considerarsi fondata, applicandosi il criterio della soccombenza virtuale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affinché provveda a liquidare in favore del sindacato le spese della fase sommaria e di merito del primo grado, nonché le spese dell'appello e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Costituisce il rimedio giudiziale azionato per la repressione della condotta antisindacale; la decisione riguarda soltanto le conseguenze processuali in punto spese nel caso di cessazione della materia del contendere.
È richiamato come parametro del principio di soccombenza, compresa la soccombenza virtuale, ai fini della liquidazione delle spese.
È invocato per la valutazione delle possibili deroghe al principio di soccombenza; la Corte esclude che nel caso concreto vi fossero ragioni idonee a giustificare la mancata attribuzione delle spese.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo come norma sulla motivazione della sentenza, assumendo il ricorrente che la motivazione fosse solo apparente.
art. 24 Cost.
È evocato dal ricorrente quale parametro costituzionale del diritto di difesa, ritenuto inciso da una motivazione meramente apparente.
Massime di principio
- Nel caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese deve essere effettuata secondo la soccombenza virtuale, valutando la fondatezza originaria della domanda proposta.
- La cessazione della condotta illecita nelle more non giustifica, di per sé, la compensazione o il mancato addebito delle spese alla parte che ha agito con una domanda poi ritenuta fondata.
- Quando non emergano specifiche ragioni giustificative ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., la parte vittoriosa sul piano virtuale ha diritto alla rifusione delle spese dei vari gradi del giudizio.
- La motivazione sulle spese deve consentire di comprendere la ratio della decisione; una statuizione meramente assertiva o incoerente sulle spese è censurabile in cassazione.
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