Cassazione Civile, Ordinanza n. 33251/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui un assicurato chiedeva all'INPS il riconoscimento del beneficio contributivo previsto per l'esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, L. 257/1992. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il diritto, individuando il dies a quo nella cessazione certa dell'esposizione e valorizzando, in difetto di prova contraria, la conoscibilità del pregiudizio in quel momento, con riferimento al 1990, quindi oltre dieci anni prima della domanda amministrativa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e del principio del favor lavoratoris, sostenendo l'inconsistenza delle presunzioni poste a base dell'accertamento sulla data di cessazione dell'esposizione e sulla conoscenza del pregiudizio; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova, contestando che fosse stato posto a suo carico l'onere di dimostrare la successiva acquisizione della consapevolezza dell'esposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale circa la maturata consapevolezza del pregiudizio già dal 1990; tale valutazione, fondata sulle risultanze istruttorie, è stata considerata insindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
beneficio contributivo per esposizione all'amianto
il riconoscimento del beneficio era subordinato alla tempestiva proposizione della domanda rispetto al momento di cessazione dell'esposizione e alla conoscibilità del pregiudizio.
la doglianza sulla violazione della disciplina presuntiva è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rimettere in discussione un accertamento di fatto svolto dal giudice di merito.
la censura sull'onere della prova è stata reputata inammissibile in quanto, nella sostanza, tendeva a contestare la valutazione probatoria già compiuta dalla Corte d'appello.
richiamato in relazione alla proposta del relatore comunicata alle parti e alla trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono sindacabili le censure che, pur formalmente denunciate come violazioni di legge o vizi delle presunzioni, si risolvono nella mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Quando la decorrenza di un termine dipende dalla conoscibilità del pregiudizio o dalla cessazione della situazione dannosa, l'accertamento del relativo momento storico è questione di fatto rimessa al giudice di merito, se sorretta da adeguata motivazione.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito o falsamente ripartito l'onere probatorio; non è invece configurabile quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove svolto in concreto.
- Le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. possono essere oggetto di sindacato in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale consentito, non per una diversa lettura del materiale istruttorio.
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