Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33256/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da una lavoratrice per far accertare che i rapporti formalmente intercorsi con una società terza mascherassero in realtà un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, alle dipendenze della società ricorrente, con decorrenza dal 17 febbraio 2012 e inquadramento nel livello C1 del settore elettrico. La Corte d'appello di Roma, riformando il primo grado, ha accolto la domanda, ritenendo provata un'interposizione fittizia di manodopera e disponendo la ricostituzione del rapporto oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116, 414, 416 c.p.c., in relazione agli artt. 29 d.lgs. n. 276/2003, 2094, 2697 e 2909 c.c., assumendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sull'eccezione di giudicato relativo alla carenza di prova sull'interposizione di manodopera; 2) violazione degli artt. 115, 116, 414 e 416 c.p.c., anche in relazione agli artt. 29 d.lgs. n. 276/2003, 2094 e 2697 c.c., sostenendo che la decisione si fosse fondata solo sulla prova testimoniale e che le risultanze istruttorie fossero state male apprezzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, osservando che non vi era omessa pronuncia, poiché la decisione di merito conteneva una statuizione implicita di rigetto delle eccezioni della società; che non era configurabile alcun giudicato autonomo sul punto richiamato; che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. era in realtà una richiesta di rivalutazione del merito istruttorio, non consentita in sede di legittimità; e che l'art. 2697 c.c. non era stato violato, poiché la Corte d'appello non aveva invertito l'onere della prova ma aveva valutato le prove acquisite nel senso della direzione concreta della prestazione da parte della società ricorrente. La società è stata quindi condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile alla soluzione della domanda; non sussiste quando la decisione adottata comporti un rigetto implicito della pretesa incompatibile con la ratio della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile non per l'erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice attribuisce valore decisivo a prove inesistenti, disattende prove legali o considera come piene prove elementi che richiedono invece valutazione critica.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle censure sulla formulazione del ricorso introduttivo e sulla dedotta carenza di specifiche allegazioni probatorie.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla difesa della società e alla contestazione dell'impostazione probatoria del giudizio di merito.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Norma invocata nel quadro della denuncia di interposizione di manodopera e della ricostruzione del rapporto sostanziale di lavoro.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato sulla base della concreta etero-direzione della prestazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l'onere probatorio venga addossato a una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non è deducibile come mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dall'odierna ricorrente in relazione all'eccezione di giudicato, ma la Corte esclude che vi fosse un capo autonomo di sentenza idoneo a formarlo.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato quale base per l'indennità risarcitoria liquidata dalla Corte d'appello in favore della lavoratrice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, pur senza affrontare espressamente una singola eccezione, ne presupponga il rigetto attraverso una statuizione incompatibile con la pretesa dedotta.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito sulla credibilità o sulla maggiore persuasività delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare come il giudice abbia apprezzato le prove raccolte.
  • In tema di interposizione fittizia di manodopera e qualificazione del rapporto, la Corte di merito può desumere l'effettiva subordinazione dalla concreta direzione della prestazione e dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore sostanziale, valutazione che è sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione logica.
  • Il giudicato può formarsi solo su capi autonomi di sentenza; non può essere utilmente invocato rispetto a mere argomentazioni o a passaggi motivazionali non aventi autonoma portata decisoria.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImplicazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.