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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33250/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, dipendente con mansioni di autista, aveva chiesto in primo grado il riconoscimento del diritto alla corresponsione della voce "agente unico" e il pagamento della relativa indennità per il periodo 1.4.2012-31.7.2013. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, condannando la società al pagamento di Euro 1.509,03 oltre accessori. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 1362 c.c. per erronea interpretazione degli accordi collettivi nazionali e regionali del 2010 e del verbale dell'1.11.2011, sostenendo che la nuova organizzazione del settore trasporti e recapito avesse superato la precedente disciplina del 1996 e reso non più dovuta l'indennità; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il lavoratore non avesse provato lo svolgimento delle attività di "agente unico" nel periodo considerato; (3) violazione degli artt. 2099 c.c., 36 Cost. e 1362 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito natura retributiva all'indennità. La società insisteva sul fatto che i nuovi accordi avessero ridefinito mansioni, orari e turni e consentito l'adibizione ad attività collaterali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, richiamando un orientamento consolidato secondo cui l'indennità per le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista ha natura retributiva, deriva da un obbligo contrattuale e non può essere ridotta o soppressa unilateralmente, neppure se mutano le condizioni economiche aziendali, in assenza di concorde volontà delle parti; inoltre, la scadenza dell'accordo collettivo non elimina l'obbligo retributivo già recepito nel contratto individuale. Ha poi dichiarato infondato il secondo motivo perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione; ha altresì osservato che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova a parte diversa da quella onerata, ipotesi non ravvisabile nel caso concreto. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come norma sull'interpretazione del contratto collettivo; la Corte non ha ritenuto errata l'interpretazione accolta dai giudici di merito alla luce della natura retributiva dell'indennità già affermata dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice applica erroneamente la regola di riparto dell'onere della prova, attribuendolo alla parte non onerata; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato in relazione alla natura retributiva dell'indennità riconosciuta al lavoratore.

  • art. 36 Cost.

    La scadenza di un accordo collettivo non esclude l'obbligo di corrispondere la retribuzione già prevista e recepita nel contratto individuale, in quanto collegata alla garanzia costituzionale di una retribuzione proporzionata e sufficiente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'indennità contrattualmente prevista per specifiche mansioni svolte dal dipendente conserva natura retributiva se remunera l'attività lavorativa resa, e non può essere unilateralmente soppressa o ridotta dal datore di lavoro in assenza di accordo delle parti.
  • La sopravvenuta modifica dell'organizzazione aziendale o la scadenza di un accordo collettivo non eliminano di per sé l'obbligo retributivo già recepito nel contratto individuale, quando la voce economica ha fonte contrattuale e non risulta validamente caducata.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice di merito sbagli il riparto dell'onere della prova; non quando la parte si limiti a contestare l'apprezzamento delle prove o a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
  • In cassazione non è consentito ottenere una revisione del merito e delle risultanze istruttorie; il sindacato di legittimità resta limitato agli errori di diritto e ai vizi tipizzati.
  • Se il ricorso per cassazione è rigettato e l'intimato non svolge difese, può essere disposta la compensazione o la non liquidazione delle spese; resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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