Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24772/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso IRPEF e ILOR versate in eccedenza per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992 da un soggetto colpito dal sisma del dicembre 1990. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento in appello del diritto al rimborso nella misura del 90%, l’amministrazione aveva eseguito solo un pagamento parziale, pari al 50% della sorte capitale, con interessi ritenuti non sufficienti. Gli eredi del contribuente, nelle more deceduto, hanno quindi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato, compresi gli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha però rigettato l’ottemperanza, ritenendo che il pagamento dovesse essere parametrato alla capienza del bilancio e che, in caso di incapienza, il contribuente potesse soltanto attendere il futuro soddisfo, senza necessità di nominare un commissario ad acta. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sul giudizio di ottemperanza e dei principi costituzionali, per avere la sentenza applicato l’equilibrio di bilancio come limite all’esecuzione del giudicato; 2) falsa applicazione della normativa sul limite del 50% del rimborso e omessa considerazione degli strumenti processuali per ottenere l’integrale soddisfacimento del credito, inclusa la nomina del commissario ad acta e l’ordine di pagamento in conto sospeso; 3) omessa pronuncia sulla domanda autonoma relativa alla differenza degli interessi dovuti sulla sorte capitale rimborsata parzialmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a rimborsi per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità delle somme stanziate e, se il fondo è incapiente, adottare i provvedimenti necessari per dare piena esecuzione al giudicato, anche tramite nomina di un commissario ad acta e ricorso all’ordine di pagamento in conto sospeso. La normativa sullo stanziamento e sulle modalità di erogazione non comporta una falcidia sostanziale del credito già accertato con sentenza definitiva, ma regola soltanto le modalità di esecuzione. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione sulla domanda relativa agli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973, integrando così un vizio di omessa pronuncia. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    disciplina il giudizio di ottemperanza anche nel processo tributario; il giudice deve assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato e, se necessario, adottare i provvedimenti sostitutivi indispensabili.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    istituisce il meccanismo di rimborso dei tributi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; la Corte lo interpreta come norma che regola l’esecuzione del diritto al rimborso, non come norma che ne riduce la consistenza sostanziale.

  • art. 16-octies d.l. 2 giugno 2017, n. 91

    la novella non incide sul diritto al rimborso già accertato, ma disciplina l’esecuzione mediante il fondo e i relativi stanziamenti annuali.

  • art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162

    conferma la disciplina speciale di esecuzione dei rimborsi e va letta nel senso di regolamentare le modalità di pagamento, non di comprimere il credito.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    consente, nel quadro dell’ottemperanza, l’ordine di pagamento in conto sospeso quale strumento per l’integrale attuazione del giudicato in presenza di incapienza di bilancio.

  • art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    regola il computo degli interessi sulla somma rimborsata; la domanda sugli interessi deve essere espressamente esaminata dal giudice dell’ottemperanza.

  • art. 81 Cost.

    richiamato per il bilanciamento tra copertura finanziaria e attuazione del giudicato, senza che ciò autorizzi la falcidia del diritto accertato.

  • artt. 2, 3 Cost.

    evocati per giustificare una lettura della disciplina che assicuri parità di trattamento e solidarietà tra i soggetti colpiti da calamità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione e della completezza della decisione, specie sulla domanda relativa agli interessi.

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata decisione sulla domanda degli interessi integra omessa pronuncia.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla stabilità del giudicato da eseguire in sede di ottemperanza.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato formatosi sul diritto al rimborso vincola il giudice dell’ottemperanza e l’amministrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla necessità di considerare i fatti non contestati e la domanda sugli interessi.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per escludere trattamenti differenziati tra contribuenti danneggiati dal sisma.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva del credito accertato.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in collegamento con i vincoli convenzionali e di legalità sovranazionale.

  • art. 119 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina finanziaria pubblica.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dai ricorrenti come parametro di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato a tutela del credito patrimoniale già accertato, che non può essere sostanzialmente svuotato dalla disciplina esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria volto all’esecuzione di un giudicato sul rimborso di imposte per eventi calamitosi, il giudice deve verificare la capienza del fondo speciale previsto dalla legge e, se insufficiente, adottare i provvedimenti idonei a consentire comunque l’integrale attuazione del comando giudiziale.
  • La disciplina speciale che subordina i rimborsi alla disponibilità di stanziamenti non incide sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato, ma regola solo le modalità e i tempi dell’esecuzione.
  • In caso di incapienza delle risorse, il giudice dell’ottemperanza non può arrestarsi a un mero rilievo della carenza di bilancio, ma deve indicare o disporre gli strumenti necessari all’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta e, se del caso, l’ordine di pagamento in conto sospeso.
  • L’omessa pronuncia su una domanda autonoma relativa agli interessi dovuti sulla somma rimborsata integra vizio di legittimità della sentenza impugnata.
  • Il credito da giudicato non può essere sostanzialmente falcidiato per effetto della disciplina finanziaria interna, dovendo l’interpretazione della normativa speciale conformarsi ai principi di effettività della tutela, uguaglianza e solidarietà.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.