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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19832/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente deceduto, con recupero a tassazione per gli anni 1992 e 1993 di redditi diversi e redditi di capitale riferiti a somme detenute all'estero e non indicate nel modello fiscale, con applicazione di maggiori IRPEF e sanzioni. Dopo una precedente fase di merito e un primo giudizio di cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto provata la riferibilità al contribuente di un conto estero e delle somme ivi movimentate, valorizzando soprattutto dichiarazioni rese in sede penale da un collaboratore/fiduciario e altri atti di procedimenti penali. I contribuenti hanno impugnato la sentenza di rinvio con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 1 d.P.R. 917/1986, 1141 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che mancasse la prova dell'interversione del possesso e della disponibilità delle somme uti singulus, cioè per conto personale e non del partito politico di riferimento; con il secondo hanno dedotto nullità della sentenza per violazione del giudizio di rinvio e per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse svolto un'adeguata valutazione complessiva del materiale probatorio e avesse fondato la decisione in modo insufficiente, anche attribuendo rilievo centrale alla dichiarazione di un solo soggetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo sia la violazione del giudizio di rinvio sia il vizio di motivazione apparente, perché la CTR aveva effettivamente motivato in modo percepibile e coerente, elencando e valorizzando gli atti penali e le dichiarazioni considerate decisive. Ha poi ritenuto infondato anche il primo motivo: secondo la Corte, il giudice di merito aveva accertato in fatto che il conto estero fosse materialmente riconducibile al contribuente e da lui gestito in via esclusiva, sicché non era necessario provare una pretesa interversione del possesso dal partito al segretario; inoltre il tentativo di rimettere in discussione il compendio istruttorio si traduceva in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, dando atto anche dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato quale base dell'imposizione personale sul reddito delle persone fisiche, che presuppone la riferibilità soggettiva dei redditi al contribuente

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per qualificare il contribuente come possessore delle somme sul conto estero, in ragione della disponibilità esclusiva esercitata su di esse

  • art. 1141 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di interversione del possesso, ma ritenuto non decisivo perché il giudice di merito aveva escluso in fatto che il conto fosse del partito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere un diverso riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il fatto decisivo era già stato accertato dal giudice di merito

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale norma sul sindacato di legittimità nei motivi di ricorso

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto rispetto/violazione del giudizio di rinvio

  • artt. 1 e 36 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente

  • art. 18 disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione della sentenza

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2001

    richiamato dai ricorrenti in modo analogico per sostenere che l'agire per interesse personale del rappresentante escluderebbe la responsabilità dell'ente; la Corte ha ritenuto la doglianza superata dall'accertamento di fatto

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel precedente richiamo giurisprudenziale sul valore delle prove nel processo tributario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In cassazione non può essere richiesta una rivalutazione del materiale probatorio: è censurabile solo il vizio logico-giuridico della motivazione o l'omesso esame nei limiti consentiti, mentre l'apprezzamento di fatti e prove resta riservato al giudice di merito.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il testo non consente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal giudice; non basta un semplice dissenso sulla sufficienza o sulla persuasività della motivazione.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto e ai limiti tracciati dalla precedente cassazione, ma può liberamente ricostruire il quadro fattuale purché motivi in modo adeguato e coerente.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che determinate somme o disponibilità siano materialmente riconducibili e gestite in via esclusiva da un soggetto, non è necessario che l'amministrazione provi ulteriori passaggi di interversione del possesso rispetto a un diverso centro di imputazione prospettato dalla parte.
  • Nel processo tributario il giudice può utilizzare anche dichiarazioni e atti provenienti da procedimenti penali paralleli, purché ne spieghi l'utilizzazione e il valore probatorio nel quadro complessivo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImputazione dei redditiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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