Cassazione Civile, Ordinanza n. 37893/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo grado e poi in appello, della domanda proposta da una parte nei confronti della controparte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, n. 2, del d.m. n. 1444/1968; con il secondo e il terzo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; con il quarto ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tuttavia, il giudizio di legittimità si è arrestato su una questione preliminare di procedibilità: il ricorso era stato notificato via PEC e depositato in copia analogica, ma l'attestazione di conformità richiesta dalla disciplina applicabile ratione temporis risultava priva di sottoscrizione autografa del difensore; inoltre la controparte era rimasta intimata e non aveva depositato un controricorso o una copia autenticata idonea a sanare il vizio. La Corte ha quindi esaminato il solo profilo processuale della valida dimostrazione della notifica del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime antecedente all'estensione del deposito telematico degli atti in Cassazione, quando il ricorso per cassazione nativo digitale veniva notificato via PEC e poi depositato in copia analogica, il ricorrente doveva depositare la copia del ricorso, il messaggio PEC, la relata di notifica e la ricevuta di avvenuta consegna, con attestazione di conformità sottoscritta autograficamente dal difensore ai sensi della L. n. 53/1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter. Poiché tale attestazione era priva di sottoscrizione e il resistente era rimasto intimato, mancava una valida dimostrazione dell'avvenuta notificazione del ricorso. La Corte ha inoltre disposto nulla sulle spese per difetto di attività difensiva della controparte e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo della ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Vengono richiamati i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte non entra nel merito perché dichiara l'improcedibilità del ricorso.
È la norma che impone il deposito tempestivo della documentazione necessaria a comprovare la rituale proposizione del ricorso, incluso, nel caso di notifica via PEC, il materiale attestante la notificazione.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994
Quando non è possibile il deposito telematico dell'atto notificato in via telematica, l'avvocato deve estrarre copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute e attestarne la conformità ai documenti informatici; tale attestazione deve essere sottoscritta autograficamente.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005
La conformità della copia informale all'originale può essere non contestata dalla controparte, con effetti sananti rispetto al deposito della copia analogica.
art. 221, comma 5, d.l. n. 34/2020
È richiamato solo per segnalare che, prima della sua entrata in vigore, il deposito telematico degli atti e documenti in Cassazione non era ancora consentito.
d.m. 27 gennaio 2021
È richiamato come intervento che ha consentito il deposito telematico degli atti e documenti nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione, ma non applicabile ratione temporis.
d.l. n. 179/2012, art. 16, comma 10
È richiamato per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel processo civile telematico.
d.m. 19 gennaio 2016
È citato come fonte attuativa delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria nelle sezioni civili della Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È la base del contributo unificato richiamata per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità del ricorso.
art. 9, comma 1, n. 2, d.m. n. 1444/1968
È solo il parametro invocato nel primo motivo di ricorso, senza che la Corte ne esamini il contenuto per il difetto processuale assorbente.
Massime di principio
- Nel regime anteriore all'estensione del processo civile telematico in Cassazione, il ricorso per cassazione notificato via PEC e depositato in copia analogica è improcedibile se non è accompagnato da idonea attestazione di conformità sottoscritta dal difensore, salvo che la controparte depositi un controricorso o comunque non contesti la conformità della copia.
- Quando il destinatario della notificazione a mezzo PEC rimane intimato e non svolge attività difensiva, l'onere di sanare il difetto di attestazione di conformità grava integralmente sul ricorrente sino all'udienza o all'adunanza in camera di consiglio.
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione notificato in forma telematica nel regime previgente, non è sufficiente il solo deposito della copia analogica del ricorso e dei relativi messaggi PEC: occorre la documentazione completa della notificazione e la valida asseverazione di conformità all'originale.
- L'assenza di una valida dimostrazione della notificazione del ricorso comporta improcedibilità del ricorso, a prescindere dalla fondatezza dei motivi di merito dedotti.
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