Cassazione Civile, Sentenza n. 28068/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento notificata il 20/04/2008, derivante da controllo formale della dichiarazione dei redditi 2004 (mod. Unico 2005) per un importo complessivo di €429.023,01. Il ricorrente deduceva: omessa preventiva comunicazione della liquidazione (violazione art.36-bis DPR 600/1973), nullità/iscrizione a ruolo illegittima per violazioni formali (art.12 DPR 600/1973, artt.1-2 DM 321/1999, art.7 L.212/2000) e mancanza di sottoscrizione, e carenza di indicazione dei fatti e dei criteri per le sanzioni (art.16 co.2 D.Lgs.472/1997). Inoltre censurava la motivazione della sentenza di appello come inadeguata e omissione di pronuncia su specifici motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: 1) non v'è errore di motivazione della CTR perché la sentenza spiegava che la cartella era basata su dati contenuti nella dichiarazione del contribuente, per cui non necessitava preventiva comunicazione; 2) non sussiste omessa pronuncia sul vizio di iscrizione a ruolo: la CTR ha valutato l'appello come sostanzialmente inammissibile perché il ricorrente non ha specificato nuovi e dettagliati motivi di gravame; 3) riguardo alle sanzioni, la Corte ha confermato che, in caso di liquidazione fondata sui dati dichiarati, la cartella è adeguatamente motivata anche con riferimento alla normativa che definisce i criteri di calcolo e che, essendo le sanzioni state irrogate contestualmente al recupero delle imposte, il riferimento alla pretesa fiscale è sufficiente. Sono state inoltre condannate le spese del giudizio e disposto il pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente la liquidazione d'imposta sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione; in tale ipotesi la cartella emessa sulla base di tale liquidazione non richiede una preventiva comunicazione specifica al contribuente
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Norma citata tra le fonti del controllo formale IVA; la stessa logica applicativa riguarda la motivazione della cartella quando la liquidazione deriva dai dati dichiarati
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2
Richiesta dal ricorrente come parametro procedurale per la correttezza del giudizio; la Corte ha ritenuto invece la motivazione della CTR adeguata rispetto alle contestazioni svolte
Codice di procedura civile, art. 112
Invocato per censurare presunta omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata omissione in quanto la CTR ha esaminato la portata dell'appello e dichiarato la sostanziale inammissibilità
Codice di procedura civile, art. 360
Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha applicato il canone di sindacato della motivazione stabilendo che il vizio lamentato non rientra nelle ipotesi di vizio rilevante ai sensi della giurisprudenza di legittimità
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 comma 2
Riguarda i requisiti di motivazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento alla norma o alla tipologia di violazione e, se la liquidazione è basata sulla dichiarazione, il contribuente è nella condizione di conoscere la pretesa anche relativa alle sanzioni
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17
Regola il recupero d'imposta connesso alle sanzioni; la Corte ha rilevato la contestualità tra imposte e sanzioni, rendendo adeguata la motivazione con riferimento alla pretesa fiscale complessiva
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20
Definisce il criterio di liquidazione e il calcolo degli interessi; la Corte ha ricordato che il calcolo, se predeterminato dalla norma, è mera operazione matematica e può essere richiamato nella motivazione della cartella
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12
Articolo richiamato dal ricorrente per censurare l'iscrizione a ruolo; la Corte ha ritenuto tali censure non idonee a superare la valutazione di inammissibilità dell'appello
D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 2
Richiamati dal ricorrente come presunte violazioni formali dell'iscrizione a ruolo; la Corte non ha ritenuto che le doglianze, così come proposte, imponessero una diversa decisione
Norma sul procedimento tributario e garanzie formali citata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che, alla luce della natura della liquidazione basata sulla dichiarazione, le censure non fossero decisive
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
Consente l'applicazione del doppio contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per assoggettare il ricorrente al relativo pagamento
Massime di principio
- Quando la riscossione deriva da una liquidazione basata sui dati indicati nella dichiarazione del contribuente (art.36-bis DPR 600/1973), non è necessario che l'Amministrazione fornisca una preventiva comunicazione separata: la cartella motivata con riferimento alla dichiarazione è adeguata
- Se l'appello ripropone genericamente i motivi già dedotti in primo grado senza spiegare dettagliatamente perché la decisione dovrebbe essere riformata, il giudice d'appello può ritenere l'impugnazione sostanzialmente inammissibile per carenza di autosufficienza argomentativa
- Quanto alle sanzioni, ove esse siano calcolate contestualmente al recupero delle imposte e la liquidazione si fondi sui dati dichiarati, è spesso sufficiente il richiamo alla norma che ne prevede i criteri o alla tipologia della violazione per considerare adeguata la motivazione della cartella
- Irregolarità eventualmente commesse da un amministratore giudiziario o da terzi nella gestione dei beni non rendono automaticamente opponibili al Fisco le pretese tributaria nei confronti del contribuente, salvo che il contribuente non dimostri specificamente come tali irregolarità incidano sulla sua posizione tributaria
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: si censurano solo carenze gravi e formali della motivazione (mancanza assoluta, contraddittorietà insanabile, incomprensibilità), non la mera insufficienza argomentativa
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