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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28059/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava l'ordinanza n. 1100/10/2014 della CTR Puglia che aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione avverso i provvedimenti attuativi della sentenza di ottemperanza (sentenza n. 111/10/2013). L'Ufficio sosteneva che il credito ceduto da Le Murici ai cessionari dovesse essere compensato con debiti fiscali della cedente (accertati con sentenza passata in giudicato) e che tale eccezione di compensazione potesse essere proposta fino alla chiusura del procedimento esecutivo; censurava inoltre la mancata valutazione delle sue ragioni (violazione art. 112 c.p.c.) e l'erronea interpretazione delle norme sull'ottemperanza (art. 70 d.lgs. 546/1992, art. 28 ter DPR 602/1973, art. 1248 c.c.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso principale inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza di chiusura ex art. 70, comma 8, sia in linea di principio un provvedimento meramente ordinatorio non impugnabile, salvo che assuma contenuto decisorio modificativo della sentenza d'ottemperanza; nel caso di specie l'ordinanza non ha inciso sul decisum ma ha dichiarato inammissibile il reclamo per tardività rispetto al momento processuale in cui andava sollevata la compensazione. Inoltre la questione della compensazione era già stata esaminata nel giudizio d'ottemperanza e l'Amministrazione non aveva prodotto prove dell'esistenza e dell'iscrizione a ruolo dei crediti erariali. Conseguentemente il ricorso era inammissibile e l'Agenzia è stata condannata al rimborso delle spese processuali in favore dei cessionari (niente spese a favore di Le Murici).

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    art. 70, commi 5, 7, 8, 9, 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e stabilisce che la sentenza adottata ex comma 7 è impugnabile in Cassazione solo per inosservanza delle norme sul procedimento (comma 10); l'ordinanza di chiusura ex comma 8 è generalmente non impugnabile perché meramente ordinatoria, salvo che assuma contenuto decisorio e modificativo del giudicato.

  • Costituzione, art. 111

    Consente il ricorso per cassazione contro provvedimenti giudiziari che abbiano carattere decisorio e definitivo; da qui la possibilità di impugnare un'ordinanza di chiusura se essa è abnorme e decisoria.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 28 ter

    art. 28 ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dall'Amministrazione in relazione a questioni di esecuzione/compensazione dei crediti d'imposta; la Corte non ha ritenuto risolutiva la richiamata normativa in assenza di prova della pretesa creditizia erariale nel giudizio d'ottemperanza.

  • codice civile, art. 1248, comma 2

    art. 1248, comma 2, cod. civ.

    Regola la compensazione tra crediti; la Corte ricorda che la compensazione civilistica non può essere accertata nel giudizio d'ottemperanza salvo che il controcredito dell'Erario risulti già da sentenza passata in giudicato o sia incontestato.

  • r.d. 29 ottobre 1923, n. 2440, art. 69 (fermo amministrativo)

    art. 69, r.d. n. 2440/1923

    Strumento amministrativo che consente il blocco del pagamento da parte dell'Amministrazione a garanzia di crediti; la giurisprudenza distingue l'esercizio di tale potere nel giudizio di cognizione dall'incapacità del giudice d'ottemperanza di compiere accertamenti sul controcredito.

  • codice di procedura civile, art. 360

    art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.

    Rilevato nella prospettazione dei motivi di cassazione relativi ai presunti vizi di diritto; la Corte ha in parte richiamato i limiti di ricorribilità connessi alla natura dell'ordinanza impugnata.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dall'Amministrazione per denunciare omissione di esame di determinati motivi; la Corte ha ritenuto che le ragioni sulla compensazione fossero già state affrontate nel giudizio d'ottemperanza e che il reclamo successivo fosse tardivo/inammissibile.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato; la Corte osserva che non si applica la norma sulle spese perché la ricorrente è un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • L'ordinanza di chiusura ex art. 70, comma 8, d.lgs. 546/1992 è in linea di principio un atto meramente ordinatorio e non è impugnabile; è eccezionalmente impugnabile solo se assume contenuto decisorio che modifica il giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può compiere nuovi accertamenti sul controcredito dell'Erario (es. verificarne esistenza, liquidità, esigibilità) salvo che tale controcredito risulti da sentenza passata in giudicato o sia incontestato e documentato.
  • Se l'Amministrazione intende opporre la compensazione in sede esecutiva derivante da un proprio credito, deve provare l'esistenza e l'iscrizione a ruolo del credito già nella fase del giudizio di ottemperanza; altrimenti la contestazione può essere ritenuta tardiva o inammissibile.
  • I reclami avverso atti eseguiti dal commissario ad acta o dal componente delegato che si limitano a contestare questioni già esaminate o trascurate nel giudizio d'ottemperanza rischiano di essere dichiarati inammissibili; tali questioni dovevano essere sollevate nella sede e nei termini di legge previsti per l'impugnazione della sentenza di ottemperanza (art. 70, comma 10).
  • Prima di proporre reclami/cassazione contro provvedimenti di chiusura, verificare se il provvedimento contenga effettivamente statuizioni decisorie e se le questioni non siano già state affrontate nella sentenza di ottemperanza; in caso contrario è probabile l'inammissibilità.
  • Per il debitore pubblico: quando si contesta la spettanza di un rimborso o si invoca compensazione, è essenziale produrre documentazione probatoria tempestiva (iscrizione a ruolo, sentenze passate in giudicato) nella fase di ottemperanza.

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