Cassazione Civile, Sentenza n. 28061/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008: l'Amministrazione, a seguito di verifica, aveva rideterminato l'imponibile della compagine sociale imputando redditi ai soci, recuperato imposte ai fini IVA e IRAP e applicato sanzioni, contestando la partecipazione della società a una frode carosello (operazioni soggettivamente inesistenti). La società aveva proposto ricorso in primo e secondo grado, ma la Commissione regionale confermò l'accertamento; il ricorso in Cassazione deduceva, tra l'altro, vizi di diritto e chiedeva annullamento o rimessione di questioni pregiudiziali
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza della Commissione tributaria regionale e dell'intero processo per violazione del litisconsorzio necessario: all'epoca del contenzioso la società era una società di persone con soci Freschi Giuliano e Freschi Marco, quest'ultimo non era stato costituito nel giudizio (litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986). Per tale motivo la causa è rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, dinanzi alla quale il procedimento dovrà essere riassunto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nei termini di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 546/1992; la Commissione regolerà le spese. La Corte ha inoltre ricordato che alcune poste (recuperi ai fini IRPEF e IRAP) erano state parzialmente auto-annullate per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 8 del d.l. 2 marzo 2012, n.16, conv. L. 44/2012
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 5
art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il giudice ha interpretato l'art. 5 quale fonte che rende necessario il litisconsorzio dei soci nelle controversie tributarie relative a società di persone: l'omessa costituzione di un socio nel processo determina la nullità della sentenza e dell'intero giudizio
d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. L. 26 aprile 2012, n. 44 - art. 8
art. 8 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44
La norma ha modificato la disciplina sul riconoscimento dei costi derivanti da operazioni penalmente rilevanti; nella fattispecie ha determinato l'auto-annullamento parziale degli atti impugnati quanto ai recuperi ai fini IRPEF e IRAP
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 63
art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'art. 63 disciplina la riassunzione del giudizio dinanzi alla commissione tributaria provinciale; la Corte ha disposto che il procedimento vada riassunto nei termini previsti da tale norma
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176 - art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
La norma è richiamata in relazione alle modalità di celebrazione dell'udienza pubblica (regime transitorio delle udienze durante la pandemia); qui la causa è stata discussa in udienza pubblica ai sensi della disposizione
Massime di principio
- Nei giudizi tributari che coinvolgono società di persone è obbligatorio costituire tutti i soci necessari (litisconsorzio necessario): l'omessa costituzione comporta nullità della sentenza e del processo e obbliga alla riassunzione integrale del giudizio
- La nullità per violazione del litisconsorzio non è sanabile con la mera decisione sulla causa principale: il processo deve tornare al primo grado perché tutti i soggetti interessati siano parte del giudizio
- In presenza di contestazioni legate a frodi carosello o operazioni soggettivamente inesistenti, oltre al merito tributario occorre valutare sempre l'assetto processuale e la regolarità delle parti costituite; vizi processuali formali possono prevalere su profili sostanziali
- Modifiche legislative che incidono sul riconoscimento dei costi derivanti da operazioni penalmente rilevanti (es. art. 8 d.l. 16/2012) possono determinare effetti di autotutela/autoannullamento su alcune poste impositive (IRPEF/IRAP), indipendentemente dall'esito del contenzioso principale
- Per il contribuente è cruciale verificare e far valere, già in sede amministrativa e in primo grado, la regolare chiamata in giudizio di tutti i soggetti necessari; per l'Amministrazione è essenziale notificare e costituire tutte le controparti previste dalla legge per evitare il rischio di nullità
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