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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28063/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a un avviso di rettifica e accertamento doganale per importazioni di formaggi (anni 1987-1995): la ricorrente contesta la metodologia di determinazione del valore in dogana e il recupero di maggiori diritti doganali e IVA, sostenendo che il prezzo effettivo era inferiore per accrediti successivi; questioni processuali connesse alla decadenza del potere impositivo in relazione alla tempestiva trasmissione della notitia criminis e alla portata della pronuncia di cassazione con rinvio; successiva domanda di revocazione della società per presunto errore del giudice del rinvio nel non esaminare le questioni di merito; contestazione incidentale dell'Amministrazione sulla data da cui far decorrere la notizia di reato (27/10/1995 o 5/7/1996 vs 25/11/1997).

La decisione

Procedimento R.g. 20328/2018 (revocazione): la Corte ha rigettato il ricorso per revocazione proposto da Prealpi, ritenendo che non sussistesse errore revocatorio riservato ai casi di evidente errore di fatto; condanna della ricorrente alle spese (liquidate in euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito) e richiamo al possibile versamento aggiuntivo del contributo unificato. Procedimento R.g. 14410/2016 (cassazione della sentenza di merito): la Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale (Prealpi) ritenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare anche le questioni di merito per le annualità non assoggettate a decadenza, ed ha ritenuto fondato anche il motivo incidentale (differente individuazione della data idonea a costituire notitia criminis: atti anteriori al 25/11/1997 rilevanti); conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito per nuovo esame comprensivo delle questioni di merito e per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 21

    Termini di decadenza per i ricorsi tributari: la Commissione di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la questione è stata parte della controversia processuale.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 63

    Disciplina sul giudizio di rinvio dopo cassazione: la Corte ricorda che il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e decidere 'ex novo' le questioni non risolte.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 64

    Richiamato dalla parte nel motivo di revocazione; la Corte ha applicato i principi procedurali relativi ai limiti del giudice del rinvio.

  • cod. proc. civ., art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Motivi di cassazione invocati per violazione di norme processuali e per falsa applicazione; utilizzati per censurare omissioni di esame e violazioni di norme sul giudizio di rinvio e revocazione.

  • cod. proc. civ., art. 395, comma 1, n. 4

    Norma sulla revocazione per errore di fatto: la Corte precisa che l'errore revocatorio è limitato a evidenti false percezioni dei fatti, non a errate valutazioni giuridiche o interpretative.

  • cod. proc. civ., artt. 383-384 e 394

    Norme richiamate in relazione alla competenza e alla attività del giudice del rinvio e alla eventuale disciplina dei motivi incidentali; la Corte ne richiama i principi sui limiti del riesame.

  • cod. proc. civ., artt. 99 e 112

    Richiamati nei motivi relativi all'omessa pronuncia sulle questioni di merito; concernono regole sul giudizio e sulla decisione.

  • cod. proc. civ., art. 395 (giudizio di revocazione), art. 115

    Art.395 definisce i presupposti per la revocazione per errore di fatto; art.115 è richiamato in relazione alla valutazione probatoria e alle attestazioni dell'Amministrazione.

  • DPR n. 43/1973, art. 84 (TULD)

    Regola sui termini di decadenza per i diritti doganali e sulla possibile proroga quando interviene notitia criminis: la Corte afferma che non è necessaria una formale denuncia, ma è sufficiente un atto contenente notizia di reato per la proroga.

  • Codice Doganale Comunitario (CDC), art. 221, par. 4

    Richiamato sul tema della proroga del termine di revisione/recupero dei diritti doganali in caso di reato: serve un atto contentente notitia criminis trasmesso all'autorità giudiziaria o agli ufficiali di PG nel triennio.

  • cod. proc. pen., art. 330 e art. 347

    Art.330 (nozione di notitia criminis) e art.347 (comunicazioni/denunce): la Corte sottolinea che la notitia criminis non coincide necessariamente con una formale denuncia e può giungere anche tramite atti di PG o autorità giudiziaria.

  • Cost., artt. 24 e 111

    Richiamate dalle parti in tema di diritto di difesa e giusto processo; la Corte valuta la compatibilità delle posizioni processuali con tali principi costituzionali.

  • CEDU, artt. 6 e 13

    Invocate nella censura sulla revocazione per profili di diritto al giusto processo e tutela dei rimedi effettivi; la Corte ne esamina l'incidenza in relazione all'errore revocatorio.

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte e, per le questioni rimaste non decise, riesaminare 'ex novo' i fatti e pronunciarsi su tutte le eccezioni non definite; non può invece rimettere in discussione i presupposti logico-giuridici già implicitamente definiti dalla sentenza di cassazione (limite del giudicato implicito interno).
  • L'errore revocatorio (art.395 c.p.c., n.4) è strettamente circoscritto: è un errore di percezione evidente e immediatamente rilevabile dei fatti documentali, non comprende valutazioni giuridiche o interpretative della portata di una sentenza; pertanto la revocazione non è il rimedio per contestare una diversa interpretazione delle motivazioni di un precedente giudice.
  • Ai fini della proroga dei termini di prescrizione/decadenza per i diritti doganali quando sussiste un reato, non è necessaria una formale denuncia: è sufficiente che, nel triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, emerga un atto contenente notitia criminis (anche non proveniente da autorità statali) e che tale atto sia pervenuto all'autorità giudiziaria o a ufficiali di polizia giudiziaria; perciò il giudice deve valutare quale atto abbia effettivamente costituito la notitia criminis utile alla proroga.
  • Quando la decisione di un giudice di rinvio limita l'esame alle sole questioni indicate come prioritarie dalla Cassazione, il corretto rimedio è la cassazione per violazione del dovere di esame delle questioni di merito non definite, se tali questioni risultano logicamente conseguenziali e non ricomprese nel principio di diritto già espresso.
  • In sede di valutazione delle date rilevanti per la decorrenza dei termini (iscrizione notizia di reato, processo verbale di constatazione, comunicazioni integrative), il giudice deve prendere in considerazione tutti gli atti processuali e istruttori che possano costituire notitia criminis e non limitarsi esclusivamente a una 'formale comunicazione' se esistono atti antecedenti idonei.

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