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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28062/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

HELLA ha chiesto il rimborso di €258.280,00 per IVA addebitata con fattura n. 98538513 del 20/11/2014 emessa ad Audi AG, sulla base di un presupposto poi risultato errato: i beni (stampi ad iniezione) erano ubicati in Germania al momento della cessione e non nel territorio italiano, per cui l'IVA non era dovuta in Italia. L'Agenzia ha ritenuto di non rimborsare (silenzio-rifiuto). Il contribuente ha ottenuto accoglimento in primo grado e in appello; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sollevando cinque motivi, censurando motivazione e valutazione delle prove da parte della Commissione regionale e sostenendo, tra l'altro, la non applicabilità della disciplina del rimborso e la pretesa irrilevanza di alcuni documenti prodotti (nota di credito, dichiarazione dell'acquirente, elenco beni in Germania), nonché questioni di termine e di corretta applicazione delle norme sul rimborso/detraibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse fornito motivazione sufficiente indicando i fatti e gli elementi probatori considerati decisivi (1) la prova che i beni erano in Germania al momento della cessione; 2) la nota di credito e la restituzione dell'IVA alla rappresentante fiscale di Audi; 3) la rinuncia da parte di Audi AG alla detrazione dell'IVA con conseguente assenza di danno per l'Erario italiano). Molti dei motivi dell'Agenzia sono stati considerati, in sostanza, come richieste di nuovo esame di fatto/valutazione delle prove, non ammissibili in sede di legittimità. Quanto ai termini, la Corte ha confermato che per il rimborso dell'IVA indebitamente versata per insussistenza della territorialità il termine è biennale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e decorre dal momento del versamento. Conseguenza: rigetto del ricorso; condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente (liquidate in €7.000,00 per competenze oltre spese).

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    richiesta del "minimo costituzionale" di motivazione: la sentenza deve consentire il controllo sulla logicità del ragionamento; nel caso la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    vizioso il giudizio privo di esplicitazione del criterio logico; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione di appello, pur sintetica, evidenziava gli elementi probatori decisivi

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    il termine per chiedere il rimborso dell'IVA indebitamente versata per insussistenza del presupposto di territorialità è biennale e decorre dal momento del versamento

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1 e art. 7 e ss. (regole di territorialità)

    la determinazione della territorialità è centrale per verificare l'obbligo d'imposta; se l'operazione è avvenuta in Germania l'IVA non è dovuta in Italia

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26

    disciplin ne delle variazioni in diminuzione e delle rettifiche di fatturazione entro un anno; la Corte ha ritenuto che l'art. 26 non sia applicabile alla fattispecie del rimborso per insussistenza della territorialità

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    regime della detrazione IVA; la rinuncia da parte della cessionaria alla detrazione è valutata come elemento idoneo a dimostrare l'assenza di danno per l'Erario italiano

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis2

    I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bisl e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo...

    norma procedurale per il rimborso a soggetti stabiliti in altri Stati membri; la Corte richiama il quadro procedurale ma decide sul merito e sulla prova

  • Codice civile, artt. 2697, 2704, 2727, 2729

    regole sul riparto dell'onere della prova e sulla validità probatoria di documenti e scritture: la Corte ha ricordato che la valutazione di tali elementi è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione salvo vizi di diritto

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    fondamento delle doglianze in cassazione per vizio di motivazione o erronea applicazione di norme: molti motivi dell'Agenzia sono stati ritenuti in realtà richieste di riesame delle prove, non ammissibili in sede di legittimità

Massime di principio

  • Se l'IVA è stata addebitata per un'operazione che in realtà non ha avuto territorialità in Italia, il soggetto che ha pagato può chiedere il rimborso; il rimborso segue la disciplina prevista dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 (termine biennale dalla data del versamento)
  • L'onere della prova è del contribuente che chiede il rimborso: occorrono documenti idonei a dimostrare la collocazione territoriale dei beni al momento della cessione (es. fatture, note di credito, documentazione di deposito/trasporto, dichiarazioni dell'acquirente). La rinuncia dell'acquirente alla detrazione e la restituzione dell'IVA rafforzano la prova e dimostrano l'assenza di danno per l'Erario
  • Art. 26 DPR 633/1972 (rettifiche di fatturazione entro un anno) non è strumento alternativo per le istanze di rimborso basate sull'insussistenza della territorialità; la disciplina delle rettifiche non sostituisce il rimborso quando l'errore riguarda il presupposto territoriale
  • In sede di Cassazione il controllo è di diritto: non è consentito un riesame libero della valutazione delle prove operata dal giudice di merito; le censure che si limitano a chiedere diversa valutazione fattuale sono inammissibili
  • La motivazione del giudice di merito deve fornire un percorso logico sufficiente a comprendere le ragioni della decisione e gli elementi probatori ritenuti decisivi; non è necessaria la confutazione analitica di tutte le tesi contrapposte

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