Cassazione Civile, Ordinanza n. 22156/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie, con cui per l'anno d'imposta 2005 erano stati recuperati a tassazione, ai fini IRPEF, maggiori redditi di capitale. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, deducendo, in sintesi, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni e per omessa redazione del processo verbale di constatazione e di chiusura delle operazioni, nonché l'erronea valutazione delle movimentazioni bancarie contestate, che secondo lui erano state giustificate. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo forfetariamente il reddito imponibile del 20% per i versamenti giustificati; la CTR, invece, aveva rigettato l'appello del contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento e illegittima la riduzione forfetaria. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, contestando la legittimità dell'avviso nonostante la sua emissione prima dei sessanta giorni e la mancanza del PVC; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., oltre all'omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse valutato le giustificazioni fornite per singole movimentazioni bancarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui invocava l'art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché tale garanzia opera per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non per accertamenti "a tavolino" fondati su indagini bancarie svolte presso gli uffici dell'Amministrazione. Ha dichiarato inammissibile la censura sull'omessa redazione del PVC perché nuova e non proposta nei gradi di merito. Ha dichiarato assorbita la critica relativa alla carenza di interesse, poiché la decisione era comunque sorretta da altra autonoma ratio. Sul secondo motivo ha ribadito che, negli accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica dell'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili; ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, che aveva valorizzato la mancata specifica e chiara giustificazione delle singole movimentazioni. La doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito, senza adeguato richiamo agli atti e senza dimostrazione della decisività del fatto asseritamente trascurato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione in favore dell'Agenzia delle entrate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nessuna quota testuale specifica riportata
In materia di accertamenti bancari, legittima la presunzione fiscale sulle movimentazioni non giustificate e pone a carico del contribuente l'onere di fornire prova contraria analitica per ciascuna operazione.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
nessuna quota testuale specifica riportata
Il termine dilatorio di sessanta giorni e le garanzie connesse al PVC operano solo quando vi siano accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, non per accertamenti eseguiti "a tavolino" sulla base di dati bancari o documentali acquisiti dall'Ufficio.
nessuna quota testuale specifica riportata
L'onere di provare la non imponibilità delle singole movimentazioni bancarie grava sul contribuente che intenda superare la presunzione legale posta a favore dell'erario.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
nessuna quota testuale specifica riportata
In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito; il vizio di omesso esame richiede la dimostrazione della decisività del fatto trascurato e un puntuale aggancio agli atti di causa.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
nessuna quota testuale specifica riportata
Nel processo tributario non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione nuovi motivi di illegittimità dell'atto impositivo, essendo il thema decidendum delimitato dai motivi del ricorso introduttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
nessuna quota testuale specifica riportata
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica alle verifiche eseguite nei locali del contribuente; non estende il termine dilatorio di sessanta giorni agli accertamenti bancari o ai controlli svolti esclusivamente in ufficio.
- Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, le movimentazioni non sono automaticamente imponibili solo in base alla presunzione legale, ma il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per ciascun versamento o prelievo contestato.
- Il giudice di merito deve esaminare con rigore le giustificazioni offerte dal contribuente per ogni singola movimentazione bancaria e darne conto in motivazione; non è sufficiente un richiamo generico a principi giurisprudenziali.
- In cassazione non è ammessa una censura che miri, sotto la veste del vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il fatto asseritamente omesso deve essere decisivo e la doglianza deve essere specificamente ancorata agli atti di causa.
- Nel processo tributario non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione motivi di illegittimità dell'atto non dedotti nei gradi di merito, perché il thema decidendum resta vincolato ai motivi originariamente proposti.
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