Sentenza del 22/09/2020 n. 19771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava al notaio l'insufficiente versamento dell'imposta catastale per molteplici compravendite di terreni ricadenti in piani urbanistici particolareggiati: il notaio aveva liquidato l'imposta in misura fissa (richiamando la precedente L. n. 388/2000, art. 33), mentre l'Ufficio riteneva dovuta l'imposta in misura proporzionale ai sensi della successiva normativa. Il notaio aveva impugnato gli atti sostenendo che l'abrogazione intervenuta con successive norme avrebbe fatto rivivere la disciplina che prevedeva la misura fissa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente (notaio). La Corte ha ritenuto che la L. n. 244/2007 abbia disciplinato la materia "ex novo", modificando le tariffe e imponendo l'applicazione dell'imposta catastale in misura proporzionale per i trasferimenti relativi a terreni compresi in piani particolareggiati non diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata. Di conseguenza la tesi della "certezza interpretativa" invocata dal contribuente non può essere accolta: la complessità normativa non esclude la responsabilità e le sanzioni, essendo l'errore non giustificato per un professionista qualificato come il notaio. Il resistente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 25-28
comma 25: aggiunta alla tariffa dell'imposta di registro; comma 26: aggiunta all'art.1-bis della Tariffa annessa al D.Lgs. n.347/1990; comma 27: abrogazione del comma 15 dell'art.36 del D.L. n.223/2006
La Corte interpreta la L. n.244/2007 come una disciplina "ex novo" che modifica le tariffe e stabilisce che, per i trasferimenti relativi a immobili compresi in piani particolareggiati non diretti a programmi di edilizia residenziale convenzionata, le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale e non più in misura fissa.
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 15 (conv. con mod.)
comma 15 (abrogato dalla L. n.244/2007, art.1, comma 27)
Era una norma interposta che aveva precedentemente abrogato la L. n.388/2000; la Corte rileva che l'abrogazione del D.L. n.223/2006 operata dalla L. n.244/2007 non determina la riviviscenza della L. n.388/2000.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
prevedeva l'imposta catastale in misura fissa per talune fattispecie
La Corte esclude che la disciplina originaria prevista dalla L. n.388/2000 sia tornata in vita per effetto delle successive abrogazioni; la L. n.244/2007 ha efficacia modificativa/abrogativa tale da sostituire la disciplina anteriore.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, Tariffa, parte I
La modifica delle tariffe di tale decreto da parte della L. n.244/2007 è elemento decisivo per ritenere che la materia sia stata riorganizzata e non semplicemente ripristinata.
Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1-bis (Tariffa imposte ipotecaria e catastale)
La modifica della Tariffa annessa al D.Lgs. n.347/1990 da parte della L. n.244/2007 estende l'effetto regolatorio e conferma l'applicazione della misura proporzionale per le ipotesi non rientranti nei nuovi requisiti agevolativi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Norma richiamata in tema di esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria per incertezza normativa; la Corte ritiene che tale incertezza non sussista per un professionista qualificato come il notaio.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 6
Riferimento alla disciplina del processo tributario e ai motivi di ricorso in Cassazione; la Corte valuta la corretta applicazione delle norme interpretate dai giudici di merito.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Richiamato in relazione al concetto di incertezza normativa come causa di esclusione delle sanzioni; Corte precisa che l'incertezza deve essere tale da coinvolgere anche il giudice, non solo il contribuente.
Ordinanza/Pronuncia Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 25551/2007
"...va in generale affermato che, nel regime di successione delle leggi, mentre l'abrogazione della disposizione che modifica o sostituisce quella precedente non comporta la sua reviviscenza, tale effetto puo' invece predicarsi in caso di abrogazione di una disposizione che abbia come contenuto quello di abrogare una disposizione precedente..."
Richiamata dalla ricorrente, la pronuncia spiega i principi di reviviscenza delle norme abrogate; la Corte tuttavia distingue il caso di specie perché la L. n.244/2007 ha riformulato le tariffe e stabilito un nuovo regime, impedendo la riviviscenza della disciplina anteriore.
Cassazione civile, sentenze richiamate (es. n. 25100/2016; n. 3635/2018)
Giurisprudenza di riferimento che conferma l'interpretazione per cui la L. n.244/2007 ha introdotto una nuova disciplina riducendo le agevolazioni e imponendo il regime proporzionale per le imposte catastali e ipotecarie nelle fattispecie non dirette all'edilizia residenziale pubblica convenzionata.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3 (richiamato)
Motivo di ricorso per la Cassazione relativo a violazione di norme e falsa applicazione della legge; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'errata esclusione delle sanzioni.
Massime di principio
- Quando una legge modifica "direttamente" le tariffe collegate a imposte (registro, ipotecaria, catastale) e contiene espressioni abrogative esplicite, essa configura una disciplina "ex novo" che non determina la riviviscenza automatica di norme precedenti abrogate.
- La reviviscenza di una norma anteriore può essere ipotizzata solo in casi particolari in cui viene abrogata una disposizione che aveva precedentemente abrogato la norma anteriore; tuttavia, se la nuova legge riformula e modifica le tariffe, la reviviscenza non si applica.
- Per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, le agevolazioni fiscali previste dalla L. n.244/2007 si applicano solo se il trasferimento è diretto all'attuazione di programmi di edilizia residenziale nei termini e nelle condizioni previste dalla norma; altrimenti le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale.
- La difesa basata sull'"incertezza normativa" può escludere la responsabilità sanzionatoria solo se l'incertezza è oggettiva e inevitabile e riguarda il contenuto, l'oggetto o i destinatari della norma in modo tale da coinvolgere anche l'autorità giudiziaria; l'errore di interpretazione da parte di un professionista esperto (es. notaio) difficilmente soddisfa questo requisito.
- Nel valutare la debenza delle sanzioni, il giudice deve accertare se l'errore sia giustificabile dall'oggettiva complessità normativa o se, viceversa, il contribuente (soprattutto se professionista) avrebbe dovuto correttamente interpretare e applicare la norma.
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