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Sentenza

Sentenza del 22/09/2020 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Ammissibilità ricorso - Notifica atto di pignoramento mobiliare e notifica cartelle esattoriali - Carenza di motivazioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la notifica delle cartelle esattoriali e dell'atto di pignoramento mobiliare per carenza di motivazione e vizi di notifica, sostenendo che le intimazioni e il pignoramento non fossero state notificate correttamente e che l'atto di pignoramento non riportasse gli elementi necessari a motivarlo.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che le questioni relative a vizi nel procedimento di esazione rientrino nella giurisdizione tributaria. Ha inoltre accertato che le intimazioni di pagamento erano state consegnate dal messo a persona di famiglia convivente, per cui le forme di partecipazione previste sono risultate rispettate ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973. L'atto di pignoramento è stato ritenuto sufficientemente motivato perché indicava il bene pignorato, il credito per cui si procedeva e il relativo titolo (avvisi di intimazione e di addebito elencati). Per questi motivi il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    La notifica eseguita a persona di famiglia convivente è idonea a garantire la partecipazione dell'interessato; pertanto la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. è stata riconosciuta.

  • Testo unico delle disposizioni concernenti la riscossione delle imposte

    d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3

    La norma consente la notificazione degli atti tributari anche a persona di famiglia convivente nelle forme previste, e la sua applicazione è stata ritenuta valida nella fattispecie.

  • Norme sul contenzioso tributario / competenza

    Le contestazioni relative a vizi del procedimento di esazione rientrano nella giurisdizione degli organi del contenzioso tributario (commissioni tributarie) e devono essere decise da tali organi.

Massime di principio

  • Se le contestazioni riguardano vizi del procedimento di esazione (notifiche, modalità di riscossione, pignoramenti derivanti da cartelle), la giurisdizione competente è quella tributaria: le impugnazioni vanno proposte davanti agli organi del contenzioso tributario.
  • La notifica ad una "persona di famiglia convivente" può essere valida a tutti gli effetti per gli atti di riscossione: verificare sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 139 c.p.c. e dall'art. 26 d.P.R. n.602/1973.
  • Un atto di pignoramento è considerato sufficientemente motivato se indica chiaramente il bene pignorato, il credito per cui si procede e il titolo (es. gli avvisi di intimazione e di addebito). L'assenza di formule ampie di motivazione può non essere determinante se gli elementi essenziali sono presenti.
  • Quando si impugna una notifica o un pignoramento valutare preventivamente: (a) chi ha effettuato la notifica e a chi è stata consegnata, (b) il contenuto dell'atto e la presenza degli elementi essenziali, (c) la giurisdizione competente per la controversia.
  • Se la notifica a convivente o a familiare è contestata, raccogliere prova contraria (es. dichiarazioni di irreperibilità, mancanza di convivenza, testimonianze) perché il semplice dubbio non è sufficiente a invalidare la notifica quando le condizioni formali risultano rispettate.

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