Sentenza del 22/09/2020 n. 958 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tributi locali - IMU - atto di accertamento - sottoscrizione - produzione a richiesta della delibera di giunta - attribuzione del potere - è necessaria - omissione - nullità - consegue - sanabilità - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IMU (anni 2012-2014) e TASI (2015) per maggiori somme richieste in seguito a controlli sui beni della società. Contestazioni principali: mancata allegazione della delibera e del regolamento comunale e dell'atto di nomina del funzionario responsabile; mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; illegittima determinazione del valore delle aree fabbricabili (art. 5 c.5 D.Lgs. 504/1992); errata identificazione delle pertinenze; mancata riduzione della base imponibile per presunta inagibilità degli immobili.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto preliminarmente assorbente il motivo relativo alla assenza della prova della delega del funzionario sottoscrittore degli avvisi. Richiamando l'art. 11 comma 4 D.Lgs. 504/1992 e la consolidata giurisprudenza, ha affermato che, se il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore, è onere dell'amministrazione produrre l'atto di nomina/delega. Il Comune non ha fornito la delibera di giunta né l'atto di nomina in giudizio; l'omissione non è stata sanata e comporta la nullità degli avvisi di accertamento. Gli avvisi sono stati annullati e il Comune condannato a rimborsare le spese dei due gradi di giudizio (euro 3.000 oltre IVA e CAP).
Norme richiamate
D.Lgs. 504/1992, art. 11, comma 4
"Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi."
La norma impone che la giunta comunale designi il funzionario cui sono conferiti i poteri impositivi e che questi sottoscriva gli atti: se il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore, l'amministrazione deve provare l'esistenza della delega/nomina.
D.Lgs. 504/1992, art. 5, comma 5
Stabilisce i criteri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili; nei casi di rideterminazione il Comune deve indicare i criteri/elementi valutativi utilizzati, e il contribuente può censurarli con adeguata contestazione tecnica.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Norma richiamata dalla giurisprudenza per il principio secondo cui l'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di funzionario delegato; in caso di sottoscrizione da parte di diverso soggetto, grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la delega.
L. 212/2000, art. 7
Citata dalla Commissione di primo grado ma ritenuta dalla Commissione d'appello non idonea a sostituire la prova documentale della delega richiesta dalla giurisprudenza: il richiamo all'art.7 non esonera l'amministrazione dall'onere probatorio della delega.
Giurisprudenza (Cass. Sez. Trib. 20.3.2020 n. 6697 e altre pronunce)
Consolidato orientamento di legittimità che conferma l'obbligo dell'amministrazione di provare la delega quando il contribuente contesti la legittimazione del sottoscrittore; la mancata prova determina la nullità dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Se il contribuente contesta, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto un avviso di accertamento, l'Amministrazione è obbligata a produrre in giudizio l'atto di nomina o la delibera di delega; la mancata produzione determina la nullità dell'atto impositivo.
- L'onere della prova della delega grava sull'ente impositore, perché ha facile e immediato accesso ai documenti interni; il contribuente non è tenuto a fornire lui tale documentazione.
- La nullità per difetto di delega non si ritiene sanata se l'atto non viene integrato con la produzione della delibera/nomina nel corso del giudizio; l'assenza di altri allegati non supplisce a tale mancanza.
- Per le contestazioni di carattere tecnico (es. determinazione del valore delle aree fabbricabili) il contribuente deve muovere censure specifiche e, se necessario, fornire o indicare elementi tecnico-probatori; le mere affermazioni generiche sono inadeguate.
- Il vincolo di pertinenzialità può essere riconosciuto anche tra immobili censiti separatamente se sussiste un rapporto di strumentalità durevole e funzionale al servizio dell'immobile principale; la verifica richiede attenzione allo stato di fatto e alle destinazioni d'uso.
- La riduzione della base imponibile per inagibilità richiede prova che lo stato dell'immobile renda oggettivamente improduttiva la capacità reddituale e che i difetti non siano eliminabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
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