Sentenza del 22/09/2020 n. 555 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Imposte sui redditi. Istanza di rimborso. Artt. 36-bis e 43 del d.P.R. n. 600/1973.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi un credito d'imposta e chiedeva il rimborso. La questione centrale era se fosse necessario presentare una specifica istanza di rimborso (art. 38 D.P.R. 602/1973) o se la dichiarazione stessa fosse sufficiente, facendo decorrere dall'amministrazione il potere-dovere di liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973; inoltre si valutavano i termini di prescrizione del credito e la spettanza degli interessi per il ritardo.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello del contribuente, riaffermando il principio consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: il contribuente che evidenzia un credito in dichiarazione non è tenuto a produrre una distinta istanza di rimborso, ma deve attendere l'esercizio del potere di liquidazione dell'amministrazione secondo l'art. 36-bis; una volta consolidato il credito (riconoscimento esplicito in sede di liquidazione o riconoscimento implicito per mancato esercizio del potere di rettifica nei termini), l'amministrazione è tenuta al rimborso. La CTR ha ritenuto infondata l'eccezione dell'Ufficio relativa alla decadenza dell'istanza, ha riconosciuto gli interessi a favore del contribuente decorrenza dalla scadenza del termine di rimborso previsto dall'art. 36-bis e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
L'art. 36-bis disciplina la procedura di liquidazione delle dichiarazioni: il credito indicato in dichiarazione produce il diritto al rimborso una volta consolidato tramite liquidazione o per mancato esercizio del potere di rettifica nei termini; l'art. 43 è richiamato per i termini di notifica dell'accertamento che influiscono sulla decorrenza della prescrizione.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
L'art. 38 regola l'istanza di rimborso secondo una procedura specifica e termini decadenziali, ma la Corte ha chiarito che tale istanza è estranea alla fattispecie del credito risultante dalla dichiarazione dei redditi: per questi crediti non è necessaria una distinta istanza ex art. 38 per ottenere il rimborso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
art. 18, art. 19 (lett. g)
Gli articoli 18 e 19 consentono al contribuente di proporre ricorso giurisdizionale contro il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi o accessori non dovuti; pertanto, anche se la domanda di rimborso è formulata con la dichiarazione, il contribuente può agire giudizialmente ai sensi del d.lgs. 546/1992.
Costituzione della Repubblica Italiana
Garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, giustificando la possibilità di ricorso giudiziario del contribuente contro il mancato rimborso.
Codice di procedura civile (disposizioni)
art. 132 comma 2 n.4 c.p.c.; art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.
Imposti criteri di motivazione concisa delle decisioni applicati anche al processo tributario: la motivazione può limitarsi a una esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto.
Cass. sez. trib., sentenza n. 11830 del 12 marzo 2002
Principio di diritto richiamato: il credito indicato in dichiarazione non richiede distinta istanza di rimborso; è sufficiente attendere la procedura di liquidazione o il mancato esercizio del potere di rettifica perché il credito si consolidi e sorga l'obbligo di rimborso da parte dell'amministrazione.
Cass. sez. trib., sentenza n. 3718 del 14 gennaio 2005
Conferma i principi della giurisprudenza indicati: rimborsi derivanti da dichiarazione e liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis devono essere effettuati dagli uffici entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo.
Massime di principio
- Il contribuente che dichiara un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi non è tenuto a presentare una istanza separata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/1973 per ottenere il rimborso; la dichiarazione vale come formale manifestazione del credito.
- L'amministrazione finanziaria ha il dovere di esercitare il potere di controllo e liquidare la dichiarazione secondo l'art. 36-bis D.P.R. 600/1973; se non esercita il potere di rettifica entro i termini, il mancato intervento costituisce riconoscimento implicito del credito e obbligo di rimborso.
- Il diritto al rimborso può essere fatto valere anche giudizialmente ai sensi del d.lgs. 546/1992 (art. 18 e 19), poiché l'art. 113 Cost. garantisce tutela giurisdizionale; il contribuente non è escluso dall'azione solo perché non ha presentato l'istanza ex art. 38.
- Il credito risultante dalla dichiarazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre dal riconoscimento esplicito o implicito del credito, ovvero dalla scadenza dei termini per la comunicazione di una liquidazione con esito diverso o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la notifica dell'avviso di accertamento.
- Gli interessi per ritardato rimborso vanno riconosciuti dalla data di scadenza del termine di rimborso previsto dall'art. 36-bis D.P.R. 600/1973; il contribuente non perde tale diritto per la mancata presentazione di un'istanza separata.
- Bisogna distinguere tra 'decadenza' (collegata a termini decadenziali per presentare istanze specifiche) e 'prescrizione' (estinzione del diritto per decorso del tempo): la decadenza dell'istanza ex art. 38 non si applica ai crediti risultanti dalla dichiarazione.
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