Sentenza del 22/09/2020 n. 275 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012 per presunta tardiva notifica dell'atto; il ricorrente sosteneva che la notifica era avvenuta dopo il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, legge 296/2006 e depositava documentazione di Poste Italiane attestante data di accettazione e presa in carico della raccomandata.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata. La Commissione ha ritenuto tempestiva la spedizione dell'avviso constatando la data di postalizzazione (29/12/2017) indicata sul fronte dell'avviso di ricevimento; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e costituzionale secondo cui, per il notificante, la notificazione effettuata tramite servizio postale produce effetti dalla data di consegna del plico al servizio postale (data di spedizione), mentre per il destinatario gli effetti decorrono dalla ricezione. La documentazione esibita dal contribuente è stata considerata insufficiente perché attestava solo l'accettazione e la presa in carico, non la data di deposito/postalizzazione. Nulla sulle spese di giudizio per mancata costituzione delle controparti.
Norme richiamate
art. 1 comma 161 legge 296/2006
Norma richiamata dal ricorrente quale termine di decadenza per l'ente impositore; la questione centrale è se la notifica sia avvenuta entro tale termine.
art. 149 c.p.c. (ultimo comma) e pronuncia Corte Costituzionale n.477/2002
Principio secondo cui per le notificazioni a mezzo posta gli effetti per il notificante si producono alla consegna del plico al servizio postale; principio recepito anche in ambito tributario.
art. 60 comma 6 d.P.R. n.600/1973
"qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto."
La norma stabilisce che la notifica per l'amministrazione finanziaria si considera effettuata alla data di spedizione; pertanto la spedizione prima dello scadere del termine di decadenza rende l'atto tempestivo, indipendentemente dalla successiva data di ricezione del destinatario.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n.8867/2016; Cass. nn.22320/2014; ord.11457/2012)
Confermano il principio che la spedizione nei termini rileva per la tempestività dell'atto impositivo e che il successivo ritardo nella consegna al destinatario non inficia la validità della notifica ai fini della decadenza.
Massime di principio
- Per la Pubblica Amministrazione/ente notificante la notifica a mezzo servizio postale si considera effettuata alla data di consegna del plico al servizio postale (data di postalizzazione); se tale data è anteriore al termine di decadenza l'atto è tempestivo anche se il destinatario riceve l'atto oltre il termine.
- Il contribuente che contesta la tempestività deve fornire prova documentale idonea a dimostrare che la consegna al servizio postale (postalizzazione/deposito) è avvenuta dopo il termine; documenti che attestano solo accettazione o 'presa in carico' da parte di uffici postali possono non essere sufficienti.
- La prova più solida per il notificante è l'annotazione sulla busta/avviso di ricevimento con il numero identificativo e la data di postalizzazione; contestare quella data richiede elementi che dimostrino inesattezza o falsità della registrazione.
- Eventuali ritardi imputabili all'organizzazione postale dopo la consegna del plico al servizio postale non fanno ricadere la responsabilità sull'ente impositore, salvo prova contraria che dimostri manipolazione o irregolarità nella fase di postalizzazione.
- In fase preventiva il contribuente dovrebbe richiedere e conservare qualsiasi documento che attesti le date effettive di deposito/spedizione e, se possibile, produrre elementi che dimostrino discrepanze nella catena di consegna (es. log movimentazione con date incompatibili).
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