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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30842/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di alcune cartelle di pagamento emesse per IRAP, IRPEF e IVA relative agli anni 2007-2010. La società sosteneva di non aver mai ricevuto regolare notifica delle cartelle e di esserne venuta a conoscenza solo tramite estratto di ruolo. La CTR aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione ritenendo valide le notifiche: per una cartella la notifica era avvenuta via PEC da indirizzo riferibile all'agente; per altre, la notifica era stata eseguita direttamente a mezzo posta con consegna al portiere, senza necessità di raccomandata informativa. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e mancata pronuncia sulla prescrizione quinquennale del credito; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 139 c.p.c. per l'omesso invio della raccomandata informativa in caso di consegna al portiere; 3) violazione della disciplina sulla notifica via PEC, assumendo l'inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo non incluso nei registri pubblici e perché il file era in formato pdf e non p7m; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. In particolare: ha rilevato il giudicato interno sulla questione dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo; ha dichiarato inammissibile il primo motivo sia perché formulato impropriamente come vizio motivazionale anziché come omessa pronuncia, sia per difetto di specificità, oltre a precisare incidentalmente che la prescrizione dei tributi richiesti era decennale e non quinquennale; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata sulla notifica diretta a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'irritualità della notifica via PEC in formato pdf anziché p7m integra, al più, nullità sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. e che l'uso di un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici non esclude di per sé la riferibilità della notifica all'agente della riscossione, mancando la prova di un concreto pregiudizio difensivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio va dedotto nei limiti propri della censura; non può essere usato per veicolare impropriamente una doglianza di omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia costituisce vizio autonomo e non può essere confusa con il vizio di motivazione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Consente la notifica diretta della cartella a mezzo posta e, tramite il rinvio all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, l'applicazione delle regole sulle notificazioni nel processo civile; l'irregolarità formale non comporta automaticamente inesistenza della notifica.

  • art. 139 c.p.c.

    In caso di consegna al portiere, la disciplina richiamata è stata ritenuta non ostativa alla validità della notifica secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio di notificazione della cartella, ove la trasmissione sia avvenuta in modo irrituale, può essere sanato per raggiungimento dello scopo e non comporta inesistenza dell'atto.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Il rinvio operato dalla disciplina della riscossione porta all'applicazione delle norme sulle notificazioni del processo civile.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato per l'obbligo di motivazione della cartella, specie in tema di interessi quando la cartella sia il primo atto della pretesa accessoria.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato quale parametro generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla consegna al portiere e alla disciplina della notificazione.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata ritenuta assorbita dal rigetto dei motivi principali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia va denunciata come vizio ex art. 112 c.p.c. e non può essere impropriamente sussunta nel vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre il motivo deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione o localizzazione degli atti rilevanti.
  • In tema di cartelle di pagamento, quando la pretesa riguarda IRPEF, IRAP e IVA, la prescrizione è decennale; la tesi della prescrizione quinquennale non è corretta per tali tributi.
  • La notifica diretta della cartella a mezzo posta, anche con consegna al portiere, non richiede necessariamente la raccomandata informativa quando la disciplina applicabile e la giurisprudenza consolidata ne escludano la necessità nel caso concreto.
  • La notificazione della cartella via PEC, se eseguita in modo non perfettamente rituale o con formato file non conforme, non determina inesistenza dell'atto ma al più nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
  • L'uso, per la notifica via PEC, di un indirizzo del mittente non risultante dai registri pubblici non inficia di per sé la validità della notifica; il contribuente deve allegare e provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La cartella di pagamento è congruamente motivata, quanto agli interessi, quando richiama un atto precedente che abbia già determinato il quantum del debito, mentre se costituisce il primo atto sulla pretesa accessoria deve indicare base normativa e decorrenza degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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