Cassazione Civile, Ordinanza n. 27913/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società che svolgeva attività di costruzione, compravendita e locazione immobiliare. L'Ufficio contestava l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti e di costi ritenuti non documentati, emersi da un processo verbale di constatazione relativo alla società e a società collegate. La CTR aveva confermato l'accertamento rilevando plurime anomalie nei contratti di appalto e nelle fatture, ritenendoli non idonei a provare l'effettività delle operazioni e la certezza/determinabilità dei costi. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse omesso di verificare se gli elementi dell'Ufficio fossero presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a spostare l'onere probatorio; con il secondo motivo deduceva la violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sulla tassazione dei ricavi correlati alle operazioni inesistenti; con il terzo motivo censurava l'esclusione della deducibilità dei costi riferiti alle fatture di due fornitori, contestando la valutazione di merito compiuta sui documenti e sui costi sostenuti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché mirava, in sostanza, a censurare la motivazione e la valutazione degli indizi, oltre che comunque infondato poiché la CTR aveva effettivamente esaminato gli elementi indiziari dell'Ufficio e non vi era stata inversione dell'onere della prova; ha precisato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere anche mediante presunzioni semplici, mentre il contribuente deve fornire prova rigorosa dell'effettività delle operazioni. Il secondo motivo è stato respinto perché la disciplina invocata dalla ricorrente non era applicabile nel modo prospettato: per le operazioni oggettivamente inesistenti rileva la regola che limita la deduzione dei componenti negativi e impone al contribuente di provare l'eventuale fittizietà anche dei ricavi correlati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché, sotto la veste della violazione di legge, proponeva in realtà una censura di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e si dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha chiarito che alcune doglianze miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto e valutazioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte per qualificare correttamente eventuali censure relative a nullità della motivazione o error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione non era deducibile, anche perché operava la preclusione della doppia conforme.
richiamato per affermare la preclusione del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.
richiamato con riferimento alla motivazione per relationem e al rinvio alla sentenza di primo grado.
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per le preclusioni nel giudizio tributario di appello.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti.
richiamato con riferimento alle presunzioni semplici utilizzabili dall'Ufficio.
richiamato con riferimento ai requisiti delle presunzioni semplici.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato sia per la deducibilità dei costi sia per il trattamento fiscale dei componenti reddituali correlati alle operazioni inesistenti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato con riguardo alla detrazione IVA e alla necessità di prova dell'effettività dell'operazione.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per affermare che la prova dell'inesistenza delle operazioni IVA può essere fornita anche tramite presunzioni semplici.
ritenuto applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti: i componenti positivi direttamente afferenti a costi per beni o servizi non effettivamente scambiati non concorrono alla formazione del reddito nei limiti dei costi non deducibili.
la Corte precisa che la disposizione invocata dalla ricorrente non è quella applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti accertate nel caso concreto.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari attendibili e presunzioni semplici; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire prova rigorosa dell'effettività delle operazioni contestate.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non sono di per sé sufficienti a dimostrare la realtà dell'operazione, perché tali documenti possono essere agevolmente utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
- La censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investa in realtà la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove è inammissibile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale deducibile.
- Nel sistema delle imposte dirette e dell'IVA, quando siano accertate operazioni oggettivamente inesistenti, i costi relativi non sono deducibili/detraibili nei limiti dell'inesistenza accertata; resta a carico del contribuente l'allegazione e prova di eventuali componenti fittizi ulteriormente correlati, quali i ricavi asseritamente correlati ai costi contestati.
- La contestazione della deducibilità dei costi richiede che il contribuente provi con elementi concreti la certezza e determinabilità del costo sostenuto; la semplice affermazione che l'attività svolta abbia comportato costi significativi non consente di superare un accertamento di merito contrario.
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