Cassazione Civile, Ordinanza n. 30535/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui venivano recuperate maggiori IRES, IRAP e IVA per presunte operazioni oggettivamente inesistenti documentate da fatture. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in appello, aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo che l'Amministrazione non avesse fornito un quadro indiziario sufficiente a dimostrare la fittizietà delle operazioni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., perché la CTR non avrebbe spiegato perché gli indizi raccolti fossero inidonei a provare la falsità delle operazioni; (2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente applicato i principi sul riparto dell'onere della prova e avrebbe svalutato immotivatamente il materiale indiziario dell'Ufficio, definito dal giudice di merito come "scarno".
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e intellegibile: la CTR aveva esplicitato di reputare insufficiente il quadro indiziario desumibile dal PVC richiamato nell'avviso e di non considerarlo idoneo, neppure in via presuntiva, a provare la natura fittizia delle operazioni fatturate. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché non vi è stata violazione dell'art. 2697 c.c.: la CTR non ha invertito l'onere probatorio, ma si è limitata a valutare, nel merito, la insufficienza degli elementi addotti dall'Ufficio. Tale apprezzamento è insindacabile in cassazione, salvo il limite del minimo costituzionale della motivazione e dell'omesso esame di un fatto decisivo, che nel caso non era dedotto. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
la censura di nullità della sentenza è stata respinta perché la decisione di merito conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullità dedotto nel primo motivo
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e al minimo costituzionale della motivazione
art. 111 Cost., comma 6
la motivazione è sindacabile in cassazione solo se mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o manifestamente contraddittoria
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la mancanza del requisito motivazionale si traduce in nullità della sentenza
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione dei principi in tema di fatture e detrazione IVA in caso di operazioni inesistenti
richiamato dal ricorrente in tema di componenti reddituali e deducibilità correlata alle operazioni contestate
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione di insufficienza delle prove
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia
la violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi
la selezione e la ponderazione delle prove rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito
richiamato quale norma che ha ristretto il vizio motivazionale deducibile in cassazione
norma di conversione del d.l. 83/2012 richiamata per il nuovo perimetro del vizio di motivazione
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": la sentenza è nullabile solo se manca del tutto la motivazione, se essa è apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito ripartisce l'onere probatorio in modo errato; non ricorre quando la censura riguarda la mera valutazione dell'insufficienza o inattendibilità delle prove acquisite.
- La valutazione circa la consistenza degli indizi e la loro idoneità a sorreggere una presunzione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione come terzo grado di merito.
- Nel caso di contestazione di operazioni fatturate come inesistenti, il giudice può ritenere non assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione se il materiale indiziario non è ritenuto sufficientemente grave, preciso e concordante, senza che ciò integri di per sé inversione dell'onere della prova.
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