Cassazione Civile, Ordinanza n. 29222/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per gli anni 2010-2014 emesso da un Comune nei confronti di una società concessionaria di alcuni immobili ubicati su aree del demanio marittimo. Nei gradi di merito l’atto era stato annullato perché ritenuto carente di motivazione: secondo i giudici tributari, non era indicato adeguatamente il criterio di determinazione della rendita/base imponibile, la rendita era stata desunta da un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza non richiamato nell’atto, e la Guardia di finanza non avrebbe avuto competenza a determinare la rendita presunta. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso l’allegazione del PVC e omesso di considerare che la verifica era avvenuta in presenza della contribuente, alla quale era stata consegnata copia del verbale; 2) violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, contestando l’affermazione che la Guardia di finanza non potesse attribuire una rendita presunta, e sostenendo che non si trattasse di accatastamento presunto o provvisorio ex art. 19, comma 12, d.l. 78/2010; 3) violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 2697 c.c., oltre a omessa valutazione di fatti decisivi, deducendo che l’avviso esplicitava il criterio di stima mediante comparazione con un immobile-tipo analogo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale per censurare la compensazione delle spese, sostenendo anche il proprio difetto originario di legittimazione passiva; la società contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondate le doglianze dell’Agenzia sulla propria estraneità alla materia, affermando che in tema di ICI il potere di accertamento catastale è oggi di titolarità esclusiva dell’Agenzia delle entrate, mentre i Comuni hanno solo un potere di impulso ai fini dell’aggiornamento delle rendite. Quanto ai motivi del Comune, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure formulate ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella parte in cui lamentavano insufficienza o contraddittorietà della motivazione, richiamando il limite del "minimo costituzionale" e la regola della doppia conforme. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo: per il periodo d’imposta 2010-2014, la pretesa impositiva doveva comunque poggiare su una motivazione che esplicitasse le modalità di calcolo della base imponibile e i criteri seguiti per la determinazione della rendita presunta; nel caso concreto l’atto non riportava tali indicazioni in modo sufficiente, e il ricorrente non aveva neppure trascritto integralmente l’avviso nel ricorso. Le spese sono state compensate tra Comune e Agenzia per reciproca soccombenza e poste, invece, a carico solidale di entrambe nei confronti della società contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
consente la denuncia in cassazione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo il vizio di motivazione nei limiti del minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale ed essere non meramente apparente o incomprensibile
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
disciplina la base imponibile ICI e, per gli immobili non iscritti in catasto, i criteri di determinazione del valore/rendita
art. 1, comma 162, l. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell’avviso di accertamento
richiamato in relazione alla prova dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva
art. 19, comma 12, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
richiamato dal ricorrente come disciplina di accatastamento presunto o provvisorio
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
la base imponibile è determinata sulle risultanze catastali vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione
art. 1, commi 335 e 336, l. 30 dicembre 2004, n. 311
attribuiscono ai Comuni solo un potere di impulso per l’aggiornamento delle rendite catastali
art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
per i fabbricati non iscritti in catasto, in particolare nel gruppo D, consente la determinazione del valore secondo criteri specifici
art. 5, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
(come richiamato dalla Corte) prevedeva il ricorso alla rendita dei fabbricati similari per i fabbricati non iscritti in catasto, poi abrogato per le annualità dal 2007
art. 11, commi 1, 2 e 2-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamati come disposizioni abrogate dalla l. 296/2006 con effetti dall’annualità 2007
art. 7, d.l. 11 luglio 1992, n. 333
indicato quale parametro di calcolo richiamato dall’art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992
richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale in tema di spese/legittimazione processuale
richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale in tema di condanna alle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato nei confronti del ricorrente principale, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile, ossia al solo minimo costituzionale.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- In materia di ICI, la base imponibile segue le risultanze catastali vigenti; per gli immobili non iscritti in catasto il regime varia in base alla disciplina applicabile ratione temporis, ma l’atto impositivo deve comunque esplicitare in modo comprensibile i criteri adottati per determinare il valore o la rendita presunta.
- Per le annualità successive all’abrogazione del comma 4 dell’art. 5 d.lgs. 504/1992, il Comune non può fondare la pretesa su un potere autonomo di determinazione catastale diverso da quello previsto dalla legge, residuando un potere di impulso all’aggiornamento delle rendite e spettando l’accertamento catastale all’Agenzia delle entrate.
- La motivazione dell’avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere le modalità di calcolo della pretesa; se l’atto non rende intellegibili i criteri di stima o rinvia a documenti non adeguatamente richiamati, la pretesa può essere annullata.
- L’eventuale contestazione sull’estraneità dell’Agenzia delle entrate alla materia catastale/ICI è infondata quando la normativa attribuisce all’Agenzia il potere esclusivo di accertamento catastale, mentre ai Comuni resta solo un potere di segnalazione o impulso.
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