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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29222/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per gli anni 2010-2014 emesso da un Comune nei confronti di una società concessionaria di alcuni immobili ubicati su aree del demanio marittimo. Nei gradi di merito l’atto era stato annullato perché ritenuto carente di motivazione: secondo i giudici tributari, non era indicato adeguatamente il criterio di determinazione della rendita/base imponibile, la rendita era stata desunta da un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza non richiamato nell’atto, e la Guardia di finanza non avrebbe avuto competenza a determinare la rendita presunta. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso l’allegazione del PVC e omesso di considerare che la verifica era avvenuta in presenza della contribuente, alla quale era stata consegnata copia del verbale; 2) violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, contestando l’affermazione che la Guardia di finanza non potesse attribuire una rendita presunta, e sostenendo che non si trattasse di accatastamento presunto o provvisorio ex art. 19, comma 12, d.l. 78/2010; 3) violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 2697 c.c., oltre a omessa valutazione di fatti decisivi, deducendo che l’avviso esplicitava il criterio di stima mediante comparazione con un immobile-tipo analogo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale per censurare la compensazione delle spese, sostenendo anche il proprio difetto originario di legittimazione passiva; la società contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha respinto sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondate le doglianze dell’Agenzia sulla propria estraneità alla materia, affermando che in tema di ICI il potere di accertamento catastale è oggi di titolarità esclusiva dell’Agenzia delle entrate, mentre i Comuni hanno solo un potere di impulso ai fini dell’aggiornamento delle rendite. Quanto ai motivi del Comune, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure formulate ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella parte in cui lamentavano insufficienza o contraddittorietà della motivazione, richiamando il limite del "minimo costituzionale" e la regola della doppia conforme. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo: per il periodo d’imposta 2010-2014, la pretesa impositiva doveva comunque poggiare su una motivazione che esplicitasse le modalità di calcolo della base imponibile e i criteri seguiti per la determinazione della rendita presunta; nel caso concreto l’atto non riportava tali indicazioni in modo sufficiente, e il ricorrente non aveva neppure trascritto integralmente l’avviso nel ricorso. Le spese sono state compensate tra Comune e Agenzia per reciproca soccombenza e poste, invece, a carico solidale di entrambe nei confronti della società contribuente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile, ossia al solo minimo costituzionale.
  • In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • In materia di ICI, la base imponibile segue le risultanze catastali vigenti; per gli immobili non iscritti in catasto il regime varia in base alla disciplina applicabile ratione temporis, ma l’atto impositivo deve comunque esplicitare in modo comprensibile i criteri adottati per determinare il valore o la rendita presunta.
  • Per le annualità successive all’abrogazione del comma 4 dell’art. 5 d.lgs. 504/1992, il Comune non può fondare la pretesa su un potere autonomo di determinazione catastale diverso da quello previsto dalla legge, residuando un potere di impulso all’aggiornamento delle rendite e spettando l’accertamento catastale all’Agenzia delle entrate.
  • La motivazione dell’avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere le modalità di calcolo della pretesa; se l’atto non rende intellegibili i criteri di stima o rinvia a documenti non adeguatamente richiamati, la pretesa può essere annullata.
  • L’eventuale contestazione sull’estraneità dell’Agenzia delle entrate alla materia catastale/ICI è infondata quando la normativa attribuisce all’Agenzia il potere esclusivo di accertamento catastale, mentre ai Comuni resta solo un potere di segnalazione o impulso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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