Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e dell’accettazione della rinuncia da parte del fallimento. In applicazione dell’art. 391, comma 4, c.p.c., dichiara estinto il giudizio e non provvede sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per due poste: un credito in linea capitale fondato su un contratto di consulenza tecnico-commerciale e un ulteriore credito derivante da cessione di credito. Non ottenuta l’ammissione, proponeva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo; il tribunale la respingeva ritenendo tardivo il deposito telematico dei documenti posti a sostegno della domanda, senza attribuire rilievo al fatto che il deposito fosse stato frazionato e che la prima busta telematica fosse tempestiva, valorizzando anche la possibilità di deposito cartaceo degli atti introduttivi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro il decreto del tribunale, ma nelle more ha rinunciato al ricorso e il fallimento ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
non si provvede a regolare le spese
in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e non viene regolato il governo delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede alla regolazione delle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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