Cassazione Civile, Ordinanza n. 29170/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di insinuazione tardiva al passivo di una procedura fallimentare, fondata su un atto di ricognizione di debito riferito a una società che la ricorrente assumeva coincidente con la fallita. Il tribunale aveva respinto la domanda rilevando, da un lato, che la copia dell'atto ricognitivo non era completa perché priva di sottoscrizione e, dall'altro, che non era stata provata l'identità soggettiva tra la società autrice della dichiarazione e la fallita. La corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 74 e 87 disp. att. c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente escluso la completezza dell'atto pubblico in base alla mancanza della sottoscrizione del cancelliere nell'indice del fascicolo di primo grado. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 345 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse ritenuto non provata l'identità tra la società indicata nell'atto e la fallita nonostante tale circostanza fosse stata dedotta e non contestata dalla curatela, oltre che presumibile per coincidenza di codice fiscale e partita IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo pregiudiziale: la censura sul principio di non contestazione è stata giudicata manifestamente infondata perché dalla stessa sentenza risultava che la curatela era rimasta contumace, e alla contumacia non può essere ricondotta la non contestazione dei fatti allegati. È stata poi dichiarata inammissibile la parte del motivo con cui la ricorrente chiedeva una rivalutazione in sede di legittimità del ragionamento del giudice di merito circa la pretesa coincidenza dei dati fiscali tra le due società, trattandosi di questione non adeguatamente emergente dal ricorso. Conseguentemente è stato rigettato il secondo motivo e, poiché la sentenza impugnata si fondava su più rationes decidendi autonome, il rigetto di una sola di esse ha reso inammissibile il primo motivo per difetto di interesse. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova, senza che la Corte ravvisi un errore del giudice di merito sul punto decisivo della prova dell'identità soggettiva tra la società indicata nell'atto e la fallita.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione del materiale istruttorio e al principio di non contestazione, ma ritenuto non decisivo nel caso di specie.
Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte non accoglie la doglianza perché mira in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla completezza della copia dell'atto nel fascicolo di parte.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione e completezza del fascicolo di parte.
Richiamato per contestare il rilievo del giudice d'appello sul difetto di prova dell'identità soggettiva; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La contumacia della parte convenuta o intimata non equivale a non contestazione dei fatti allegati dall'altra parte; il principio di non contestazione presuppone una costituzione processuale idonea a prendere posizione sulle allegazioni avversarie.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito delle prove o dei fatti, salvo specifiche censure di violazione di legge o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a sorreggerla, il ricorso deve investire con successo tutte le rationes; il rigetto di una sola rende inammissibili per difetto di interesse le censure dirette contro le altre.
- La prova dell'identità soggettiva tra il soggetto indicato in un documento e il debitore/fallito non può essere surrogata da mere affermazioni o da presunzioni non adeguatamente dedotte e dimostrate nel ricorso.
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