Cassazione Civile, Ordinanza n. 29172/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di cessione di quote sociali contenente un patto di accollo di un debito verso una società terza, in funzione del corrispettivo dell'operazione. In sede monitoria era stato ingiunto al ricorrente il pagamento di quanto versato dalla controparte alla società creditrice per una fattura relativa a lavori di ristrutturazione. Il giudizio era stato sospeso in attesa dell'esito di una causa pregiudiziale sull'effettiva esistenza e misura del credito della società terza; definita tale causa, il credito veniva ridotto. Il ricorrente sosteneva che l'obbligazione oggetto di accollo si fosse estinta prima del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. che aveva prodotto l'effetto traslativo, richiamando l'irretroattività della sentenza costitutiva e denunciando la violazione degli artt. 1273, 1277, 1282 e 2932 c.c. La tesi era che, poiché il pagamento del debito sarebbe avvenuto anteriormente alla efficacia della sentenza costitutiva, non vi fosse più alcuna obbligazione da adempiere a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nell'azione ex art. 2932 c.c., il diritto controverso riguarda l'obbligazione di concludere/attuare il trasferimento, non la proprietà in sé; inoltre ha ricondotto correttamente la clausola pattuita nell'alveo dell'accollo semplice ex art. 1273 c.c., sorto già con il preliminare e destinato a operare come parte del corrispettivo dell'acquisto, senza necessità di adesione del creditore come condizione di efficacia. Ne è derivato che l'obbligazione dell'accollante non poteva dirsi estinta per il solo fatto che il pagamento al terzo fosse intervenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; disposto altresì l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1273 c.c.
L'accollo pattuito nel preliminare è stato qualificato come accollo semplice, assunto dal terzo nei confronti dei debitori originari, con possibile adesione successiva del creditore ma senza che tale adesione sia necessaria quando non prevista come condizione di efficacia.
art. 1277 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, ma la Corte non ne ha tratto un principio autonomamente decisivo, ritenendo che l'obbligazione dell'accollante fosse già sorta col preliminare.
art. 1282 c.c.
Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura, poiché la Corte ha ritenuto irrilevante la dedotta estinzione anticipata dell'obbligazione.
art. 2932 c.c.
L'azione di esecuzione in forma specifica ha natura personale e ha per oggetto l'obbligazione di facere consistente nel trasferimento pattuito, non il bene in sé; la sentenza costitutiva produce l'effetto voluto, ma l'obbligazione oggetto del patto può essere già individuata nel preliminare.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell'azione ex art. 2932 c.c. il diritto azionato è l'obbligazione personale di concludere/attuare il trasferimento, non la titolarità reale del bene promesso.
- Se in un preliminare è inserita una clausola di accollo come parte del corrispettivo, l'obbligazione di accollo sorge già con la stipulazione del preliminare e non soltanto con la sentenza costitutiva che ne attua gli effetti.
- L'accollo semplice non richiede, per produrre effetti tra accollante e accollato, l'adesione del creditore quando tale adesione non sia prevista come condizione di efficacia del patto.
- La dedotta estinzione del debito verso il terzo non esclude di per sé la persistenza dell'obbligo assunto dall'accollante nel rapporto interno, se il patto di accollo è parte del sinallagma contrattuale dell'operazione programmata.
- Nelle controversie sull'esecuzione specifica di preliminari collegati a patti accessori, l'interpretazione del regolamento negoziale deve tenere conto del collegamento funzionale tra cessione e accollo, valutando la reale funzione economico-sociale della clausola pattuita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29170/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29171/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29173/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29175/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29176/2023 del 20/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →