Cassazione Civile, Ordinanza n. 29171/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società, affermando di averle fornito materiali destinati alla messa in opera in un cantiere stradale. A sostegno del credito produceva documenti di trasporto relativi, secondo la sua tesi, alla consegna di 772 metri di barriere di sicurezza stradale, 14 elementi terminali e 194 pali. Il giudice delegato aveva escluso il credito per mancata prova; il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto rilevando anzitutto che i documenti di trasporto riguardavano merce fornita da altra società alla stessa ricorrente, e solo in un caso contenevano annotazioni su una possibile consegna presso la fallita. Il tribunale aveva inoltre osservato che, anche ipotizzando la consegna, non risultava provato che i beni fossero stati effettivamente impiegati nei lavori commissionati, dichiarando inidonea la prova testimoniale e inammissibile l'istanza di esibizione dell'inventario della curatela. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per erronea valutazione delle presunzioni; violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. per inversione dell'onere della prova e richiesta di dimostrare un fatto negativo; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale fondato la decisione su fatti non allegati dal fallimento e per omessa pronuncia sull'istanza istruttoria; violazione degli artt. 157 e 244 c.p.c. in tema di prova testimoniale; violazione degli artt. 210 c.p.c. e 2711 c.c. per il diniego dell'esibizione dell'inventario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi decisiva del tribunale, fondata in via preliminare sulla mancanza di prova del credito perché i documenti di trasporto prodotti si riferivano a merce fornita da un terzo alla stessa ricorrente, e dunque non dimostravano il rapporto sostanziale allegato. Trattandosi di un profilo preliminare e autonomamente sufficiente a sorreggere il rigetto dell'opposizione allo stato passivo, la mancata censura di tale passaggio rendeva inammissibili gli ulteriori motivi. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
Richiamato per la dedotta erronea valutazione delle presunzioni semplici; la Corte non entra nel merito perché la censura non colpisce la ratio decisiva.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare la valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi; il motivo è dichiarato inammissibile perché diretto a una rivalutazione di merito.
art. 2697 c.c.
Invocato per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere della prova; la censura non è scrutinata nel merito per mancata attinenza alla motivazione decisiva.
art. 1218 c.c.
Richiamato con riferimento all'inadempimento e alla prova del credito; la Corte rileva che la questione resta assorbita dall'incontestata mancanza di prova del rapporto dedotto.
art. 112 c.p.c.
Invocato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non esamina il motivo nel merito perché non aggredisce il capo preliminare decisivo.
art. 157 c.p.c.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale; il motivo è comunque inammissibile per mancata censura della ratio principale.
art. 244 c.p.c.
Richiamato in tema di ammissibilità della prova testimoniale; non viene esaminato nel merito per difetto di attacco alla decisione autonoma del tribunale.
art. 210 c.p.c.
Richiamato per l'istanza di esibizione documentale; la Corte non affronta il merito della doglianza perché irrilevante rispetto al capo decisivo non censurato.
art. 2711 c.c.
Richiamato insieme all'istanza di esibizione; la doglianza non supera il rilievo preliminare sulla mancata prova del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che non censuri tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la decisione impugnata.
- La doglianza che, sotto la veste della violazione di legge, mira a una nuova valutazione degli indizi e delle prove è inammissibile quando richiede una rivalutazione del merito.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore deve fornire prova del rapporto e del credito allegato; se la prova documentale prodotta si riferisce a un soggetto diverso, il credito può essere ritenuto non provato già su tale base preliminare.
- Le contestazioni sulla ripartizione dell'onere della prova e sulle questioni istruttorie non sono scrutinabili se non incidono sulla motivazione decisiva posta a base del rigetto.
- L'istanza di esibizione e la prova testimoniale non possono essere utilmente dedotte in cassazione se la decisione impugnata si fonda anzitutto su una carenza probatoria autonoma e non specificamente censurata.
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