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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29175/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un giudice di pace aveva ingiunto al condòmino il pagamento di somme per consumo acqua, oneri condominiali e manutenzione, sulla base di rendiconto 2009 e preventivo 2010 approvati dall'assemblea. La destinataria del decreto aveva proposto opposizione deducendo, da un lato, la mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese e, dall'altro, l'esistenza di un proprio controcredito per somme asseritamente versate in eccedenza tra il 2001 e il 2008, facendo valere tale pretesa sia come eccezione di compensazione sia come domanda riconvenzionale. In appello lamentava che il tribunale non si fosse pronunciato sulla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pagate in eccesso e su un'ulteriore domanda subordinata di nullità dei bilanci condominiali perché non veritieri; con il terzo motivo censurava anche la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il tribunale aveva effettivamente esaminato la pretesa della ricorrente e correttamente escluso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, potesse essere fatta valere in via di eccezione una diversa quantificazione delle spese senza previa impugnazione della delibera assembleare che le aveva approvate. Ha inoltre rilevato che la seconda domanda di nullità dei bilanci era stata formulata solo in via subordinata e, comunque, risultava assorbita. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non investiva specificamente il capo sulla spese, ma si limitava a derivarne conseguenze dall'asserito errore dei motivi precedenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come norma processuale asseritamente violata, senza che la Corte ne dia una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla regolazione delle spese; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava il capo spese in modo diretto.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla regolazione delle spese; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale; la Corte ha escluso l'omissione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha affermato che il giudice d'appello si era pronunciato sulla domanda riconvenzionale e che non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per lamentare difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse invece chiara e argomentata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto; la Corte ha escluso che la motivazione mancasse.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Base formale del terzo motivo, ritenuto inammissibile.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Base formale dei primi motivi, poi respinti nel merito.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il dedotto vizio motivazionale; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 1137, comma 2, c.c.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'annullabilità della delibera condominiale a fondamento del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con apposita domanda riconvenzionale nel termine previsto, non in via di mera eccezione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può sindacare la delibera assembleare posta a fondamento del credito solo nei limiti in cui ne sia dedotta la nullità o, quanto all'annullabilità, essa sia tempestivamente fatta valere con autonoma domanda di annullamento proposta nei termini di legge.
  • La contestazione della quantificazione delle spese condominiali, quando si risolve nella deduzione di un errore di riparto o di conguaglio riferito al medesimo rapporto di gestione, non equivale a compensazione tecnica tra crediti distinti e non può essere opposta in via di mera eccezione se presuppone l'impugnazione della delibera che ha approvato il riparto.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito, anche implicitamente ma in modo comprensibile, abbia affrontato la questione dedotta e l'abbia disattesa per ragioni di diritto o di assorbimento.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che pretenda di censurare la statuizione sulle spese solo come conseguenza riflessa di errori dedotti con altri motivi, senza investire direttamente il capo autonomo della decisione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteSpese condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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