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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29173/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia originaria era stata introdotta davanti al Tribunale di Roma da due attrici contro più convenuti e riguardava la domanda di utilizzo di un cortile comune, con richiesta di accertamento del diritto delle attrici a utilizzare il bene in proporzione alla quota di 5/8. Il Tribunale si era dichiarato incompetente per materia. Riassunta la causa davanti al Giudice di pace di Napoli Nord, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza ritenendo che la causa rientrasse invece nella competenza per materia del Tribunale, perché relativa all'uso di un cortile comune ai sensi dell'art. 1118 c.c. La Corte di cassazione, però, ha rilevato che il regolamento d'ufficio era stato proposto tardivamente, poiché l'udienza del 29 giugno 2022 aveva già visto la causa assegnata a sentenza con termine per note; pertanto la rimessione alla Corte non era avvenuta entro la prima udienza di trattazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio per tardività, richiamando il principio secondo cui il regolamento del giudice investito della controversia, dopo una pronuncia declinatoria del giudice preventivamente adito, è tempestivo solo se proposto entro la prima udienza di trattazione, anche mediante riserva assunta in quella sede. Ha quindi rimesso le parti davanti al Giudice di pace di Napoli Nord per la riassunzione del processo nel termine di legge. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della natura officiosa del regolamento e dell'assenza di attività difensiva delle parti.

Norme richiamate

  • art. 1118 c.c.

    Richiamato solo per qualificare la domanda originaria come pretesa di utilizzo del cortile comune in proporzione alla quota di comproprietà; la Corte non decide nel merito su questa norma.

  • art. 38 c.p.c.

    Il regolamento di competenza da parte del giudice successivamente adito, dopo declinatoria del giudice preventivamente adito, è tempestivo solo se promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche mediante riserva assunta in udienza.

  • Cass. n. 27731/2019

    Richiamata come precedente sul termine di tempestività del regolamento di competenza d'ufficio.

  • Cass. n. 1167/2007

    Richiamata per escludere la pronuncia sulle spese nel regolamento sollevato d'ufficio dal giudice.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza d'ufficio promosso dal giudice investito della causa dopo una declinatoria di incompetenza del giudice preventivamente adito è ammissibile solo se proposto entro la prima udienza di trattazione; oltre tale momento è tardivo e va dichiarato inammissibile.
  • La tempestività del regolamento non è salvata dal solo fatto che la questione di competenza sia stata affrontata nel corso del giudizio: occorre che la rimessione alla Corte avvenga prima che la causa sia trattenuta a decisione.
  • Quando il regolamento di competenza è sollevato d'ufficio dal giudice e le parti non svolgono attività difensiva, non si provvede sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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