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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18357/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU 2016 emesso dal Comune su un immobile destinato a mercato comunale, insistente su area demaniale. Il consorzio, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sull'ICI/IMU e della normativa sui mercati, sostenendo che il soggetto passivo non fosse il consorzio ma i singoli operatori titolari delle concessioni di posteggio, poiché le unità immobiliari sarebbero nella loro esclusiva disponibilità; ha inoltre denunciato omesso esame di fatti decisivi. Con il secondo motivo ha censurato la mancata declaratoria di nullità della concessione del 2001 per asserita mancanza di causa in concreto, sostenendo che il consorzio non avrebbe alcun effettivo potere di godimento del bene, spettante agli operatori. Dalla motivazione emerge che il giudice di merito aveva invece qualificato il rapporto come concessione dell'intera area demaniale al consorzio, mentre le concessioni di posteggio ai singoli operatori erano state lette come meri atti autorizzatori all'esercizio dell'attività in spazi determinati del mercato, con rapporto economico e giuridico instaurato tra operatore e consorzio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili, in larga parte, le censure perché nuove o comunque volte a sollecitare una rivalutazione del merito e dell'interpretazione degli atti concessori, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui contestava la soggettività passiva IMU/ICI del consorzio. In particolare, ha richiamato il principio secondo cui, per effetto dell'art. 18, comma 3, L. 388/2000, l'art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992 rende soggetto passivo d'imposta anche il concessionario di area demaniale, a prescindere dalla natura reale o obbligatoria della concessione. Avendo il giudice di merito accertato che il consorzio era concessionario dell'intera area del mercato, la CTR aveva correttamente individuato in esso il soggetto passivo. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava, ancora una volta, a sovvertire l'accertamento di merito sulla natura e sul contenuto della concessione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 504/1992

    A seguito della modifica introdotta dall'art. 18, comma 3, L. 388/2000, il concessionario di area demaniale è soggetto passivo dell'ICI/IMU anche quando la concessione abbia natura obbligatoria e non reale.

  • art. 18, comma 3, L. 388/2000

    Ha esteso la soggettività passiva ICI anche ai concessionari di aree demaniali, rendendo irrilevante verificare se la concessione attribuisca un diritto reale o un mero rapporto obbligatorio.

  • art. 9 d.lgs. 23/2011

    Richiamato dal ricorrente tra le norme che si assumono violate, in relazione alla disciplina dell'imposizione immobiliare.

  • art. 1, comma 148, L. 296/2006

    Richiamato dal ricorrente tra le norme che si assumono violate, in tema di disciplina tributaria e accertamento.

  • artt. 27-28 d.lgs. 114/1998

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina dei mercati comunali; la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile perché nuova rispetto al thema decidendum di appello.

  • artt. 2-4-5-6 L. Reg. Emilia-Romagna n. 11/1999

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina regionale dei mercati; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità della censura.

  • artt. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della concessione per difetto di causa in concreto; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché volta a contestare l'accertamento di merito.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della concessione per mancanza di causa; la Corte non ha accolto la censura perché incompatibile con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    La Corte afferma che, quando si contesta la qualificazione di un negozio, le censure devono denunciare la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura degli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di censura per violazione di legge; la Corte osserva che, nel caso concreto, le doglianze mascheravano una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto storico non può essere surrettiziamente utilizzato per contestare il mancato accoglimento di una tesi difensiva o una valutazione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di ICI/IMU, il concessionario di un'area demaniale può essere soggetto passivo d'imposta anche quando la concessione abbia natura meramente obbligatoria, senza che sia necessario verificare la sussistenza di un diritto reale.
  • Quando la sentenza di merito accerta che il bene demaniale è concesso in godimento all'intero concessionario dell'area, tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura del contenuto degli atti concessori.
  • La contestazione della qualificazione giuridica di un negozio o di un rapporto non può risolversi in una semplice contrapposizione tra la ricostruzione del ricorrente e quella del giudice di merito: occorre denunciare specificamente la violazione dei criteri ermeneutici applicabili.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare il mancato accoglimento di una tesi difensiva o una diversa valutazione delle prove; esso richiede l'omesso esame di un vero fatto storico decisivo.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, e il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta precedentemente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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