Cassazione Civile, Sentenza n. 15667/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riformato la pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente. Quest'ultima contestava un avviso di accertamento relativo all'anno 2010 per il recupero di importi Irap, Ires e Iva: l'Agenzia aveva qualificato i costi per l'organizzazione di meeting formativi come spese di rappresentanza non deducibili ai sensi dell'art. 108 TUIR, mentre la società li aveva qualificati come spese di formazione/aggiornamento del personale. In sede di cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi, tra cui censure di natura procedurale (presunta nullità dell'appello per difetto di delega/firma dell'ufficio), rilievi sulla genericità dell'appello, contestazioni sull'omesso esame di documenti e sulla corretta applicazione delle norme tributarie e processuali.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: ha confermato la presunzione di legittimità della sottoscrizione dell'appello dell'Agenzia salvo prova contraria, ha dichiarato inammissibili le doglianze che in realtà miravano a rinnovare la valutazione di merito (sindacato non consentito in Cassazione salvo i limiti di cui all'art. 360 c.p.c.), e ha ritenuto corretta la ricostruzione della CTR secondo cui le spese avevano natura di spese di rappresentanza non deducibili. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 5.600,00 per compensi oltre rimborsi) e ad altri oneri previsti dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Regola l'indeducibilità delle spese di rappresentanza; la Corte ha ritenuto che i costi per i meeting avevano in concreto tale natura e quindi risultavano non deducibili.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3
Richiamato nei motivi processuali relativi alla validità della sottoscrizione degli atti dell'Agenzia; la Corte ha confermato che la provenienza degli atti dall'ufficio periferico si presume salvo prova contraria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Norma sul procedimento d'impugnazione tributaria; citata in relazione all'asserita genericità dell'appello dell'Agenzia e alla possibilità di sindacare errori di procedura.
codice di procedura civile, art. 115
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e all'omesso esame di deduzioni e documenti; la Corte ha ritenuto che molte censure fossero in realtà valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
Limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha applicato la giurisprudenza che circoscrive la possibile revisione in Cassazione ai soli vizi di violazione di legge, di violazione delle regole di valutazione della prova con i limiti indicati e al minimo costituzionale della motivazione; molte doglianze sono state dichiarate inammissibili perché miravano a riesaminare il merito.
D.M. 19 novembre 2008, art. 1, comma 2
Richiamato dalla ricorrente come parametro per l'applicabilità della fattispecie dedotta; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse decisiva e che la valutazione rientrasse nel merito.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha osservato che la ricorrente non ha fornito la prova della non appartenenza o usurpazione della firma dell'ufficio apellante.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata per l'ulteriore obbligo di versamento a carico del ricorrente; la sentenza prende atto dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione.
Costituzione, art. 24 e art. 111
Richiamati in ordine ai profili di diritto di difesa e al principio del giusto processo; la Corte ha verificato il rispetto del 'minimo costituzionale' della motivazione richiesto dall'art. 111.
Massime di principio
- In contenzioso tributario la firma e la rappresentanza degli atti dell'Agenzia delle Entrate si presumono valide; chi contesta deve allegare e provare la non appartenenza o l'usurpazione del potere.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né le valutazioni di merito del giudice d'appello se le censure mirano a una rivalutazione probatoria: molte doglianze saranno dichiarate inammissibili se non inquadrate nei vizi tassativi dell'art. 360 c.p.c.
- Per essere ammissibili in cassazione i motivi devono essere autosufficienti: il ricorrente deve riportare nel ricorso i fatti processuali e le ragioni specifiche della censura, non potendosi limitare a rinviare agli atti di merito.
- Il sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato al 'minimo costituzionale': la motivazione è censurabile in Cassazione solo se totalmente mancante, meramente apparente, contraddittoria o inconoscibile obiettivamente.
- Il giudicato esterno in materia di imposte periodiche ha efficacia vincolante solo se riguarda fatti la cui efficacia è permanente o pluriennale; decisioni su fatti suscettibili di variazione annuale non vincolano automaticamente altri periodi d'imposta.
- Quando si discute la natura fiscale di una spesa (es. formazione vs rappresentanza), è determinante la concreta valutazione del fatto e degli elementi organizzativi: il contribuente deve fornire elementi probatori chiari per dimostrare la tipicità dedotta.
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