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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15670/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zurich aveva chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva versata sulle 'cedole' corrisposte da polizze strutturate per gli anni 2005-2006, ritenendo che tali cedole fossero meri anticipi sul capitale e quindi non immediatamente imponibili; l'Agenzia impugnava la decisione favorevole a Zurich su due profili: (1) sosteneva che le cedole erano comunque imponibili immediatamente perché nei contratti non era garantito un capitale minimo o la restituzione dei premi; (2) contestava la tempestività dell'istanza di rimborso, ritenendo molte domande decadute per decorrenza del termine di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia (ossia ha confermato che, in presenza di polizze il cui reddito differenziale può essere determinato solo alla cessazione del rapporto, le cedole possono costituire anticipi sul capitale e l'imposizione va fatta solo per la quota di rendimento certa alla data di corresponsione). Ha però accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto che, quando il versamento dell'imposta sia stato effettuato a titolo definitivo su una pretesa impositiva del tutto o parzialmente inesistente, il termine decadenziale per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento; di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata in parte e rinviata alla CTR Lombardia perché applichi questo principio e provveda anche alla liquidazione delle spese di legittimità

Norme richiamate

  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (T.U.I.R.) art. 44 comma 1 lett. g-quater

    include fra i redditi di capitale quelli "compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione"

    La norma individua nell'ambito dei redditi di capitale le somme erogate da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, richiedendo che l'imponibile sia determinato in base alla differenza tra quanto percepito e i premi versati

  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (T.U.I.R.) art. 45 comma 4

    il capitale imponibile è la "differenza fra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati"

    L'imposta sostitutiva si applica solo sulla parte che costituisce effettivo rendimento (differenza tra quanto erogato e premi); pertanto è necessaria la certezza del reddito per poter tassare le cedole

  • d.P.R. 29/09/1973, n. 600 art. 26-ter

    norma di riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale derivanti da contratti di assicurazione

    Stabilisce il regime di imposta sostitutiva dovuto sui redditi di capitale da contratti assicurativi; l'applicazione richiede che il reddito sia individuabile nella misura dovuta

  • d.P.R. 29/09/1973, n. 602 art. 38

    termine decadenziale di quarantotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso (come richiamato nel caso)

    Il termine di decadenza per il rimborso decorre normalmente dal pagamento; tuttavia, se il versamento anteriore è solo un acconto provvisorio e la definitiva determinazione avviene dopo, il termine decorre dalla chiusura del periodo d'imposta; se invece il versamento è definitivo ma l'obbligazione è inesistente sin dal momento del pagamento, il termine decorre dalla data del versamento

Massime di principio

  • Le 'cedole' pagate da polizze che hanno la forma di prestazioni in capitale sono assoggettabili a imposta soltanto per la quota che rappresenta rendimento certo, determinabile con riferimento all'art. 45 comma 4 T.U.I.R.; se il reddito differenziale non è certo se non alla cessazione del rapporto, le cedole possono essere considerate anticipi sul capitale e non tassate immediatamente
  • La decorrenza del termine decadenziale per il rimborso (art. 38 d.P.R. n. 602/1973) va valutata distinguendo tra pagamenti meramente provvisori (acconti) e pagamenti definitivi; se il versamento è definitivo ma la pretesa impositiva è inesistente sin dal momento del pagamento, il termine decorre dalla data del pagamento
  • Gli atti amministrativi interpretativi (es. risoluzioni e note dell'Agenzia) possono orientare l'interpretazione fiscale, ma la Corte applica il dettato normativo (T.U.I.R. e d.P.R.) e richiede che il rendimento sia individuabile e certo per l'imposizione
  • Nelle controversie sul termine di decadenza per rimborsi, è cruciale dimostrare la natura del versamento (acconto/provvisorio vs definitivo) e se l'obbligazione tributaria fosse inesistente al momento del pagamento
  • La mancata produzione di atti citati in ricorso non determina automaticamente l'improcedibilità se quegli atti non sono indispensabili alla decisione

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