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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15665/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Toscana che aveva rigettato l'appello di Equitalia avverso la pronuncia della CTP di Lucca che aveva annullato il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati notificato nel 2009. Il fermo era stato adottato per il mancato pagamento di tre cartelle esattoriali relative a ruolo IVA anni 1982-1984. Il contribuente deduceva, tra l'altro, la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione del credito; Equitalia lamentava che i giudici di merito avevano erroneamente richiesto il deposito degli originali delle cartelle, avevano escluso la legittimità della produzione dei referti in sede di appello (violazione art. 58 D.Lgs. 546/1992) e non avevano esaminato la questione della legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto all'ente impositore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e rigettato il terzo. Ha affermato che l'agente della riscossione non è obbligato a depositare gli originali delle cartelle per provare la loro notifica: è sufficiente la produzione di copie e altri mezzi di prova/presunzioni ove occorra (richiamata Cass. n.25292/2018). Ha inoltre ribadito che, nel processo tributario, l'art.58 del D.Lgs. 546/1992 consente la libera produzione documentale anche in appello, sicché la CTR ha illegittimamente escluso la produzione dei referti di notifica. Sul punto della legittimazione passiva la Corte ha ritenuto il motivo infondato richiamando la giurisprudenza secondo cui la scelta del contribuente di impugnare contro il concessionario non determina inammissibilità della domanda, potendo comportare la chiamata in causa dell'ente impositore a cura del convenuto. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese anche di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Garantisce la possibilità per le parti di produrre documenti anche in sede di gravame; la Corte ha interpretato tale norma nel senso che non vige la preclusione prevista dall'art.345, comma 3, c.p.c. e quindi la produzione in appello di documenti preesistenti al primo grado è consentita

  • Codice di procedura civile, art. 215, comma 2

    Richiamato per chiarire che il disconoscimento della copia non produce automaticamente gli effetti dell'art.215, comma 2 c.p.c.; pertanto il giudice può avvalersi di altri mezzi di prova, comprese presunzioni, per accertare la notifica

  • Codice di procedura civile, art. 345, comma 3

    Norma che prevede limiti alla produzione documentale in appello nel processo civile ordinario; la Corte ha stabilito che essa non si applica nel processo tributario per effetto della specialità disciplinata dal D.Lgs. 546/1992

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Principio di specialità: la norma processuale tributaria prevale sulla corrispondente norma processuale civile quando disciplina la materia, motivo per cui le regole sulla produzione documentale del processo civile non prevalgono nel giudizio tributario

Massime di principio

  • L'agente della riscossione può provare la notifica delle cartelle anche mediante produzione di copie e altri mezzi di prova: non è obbligatorio il deposito dell'originale delle cartelle per superare la contestazione di notifica
  • Nel processo tributario la produzione documentale in appello è ammessa secondo l'art.58 D.Lgs.546/1992 anche se i documenti sono anteriori al primo grado; le preclusioni del processo civile (art.345 c.p.c.) non si applicano per la specialità normativa
  • Il disconoscimento di copie non impedisce al giudice di valutare altri elementi probatori e presunzioni per accertare la notificazione: il mero disconoscimento non produce automaticamente effetti decisivi
  • La scelta del contribuente di rivolgere l'impugnazione contro il concessionario della riscossione non comporta in automatico l'inammissibilità dell'azione; può rendersi necessaria la chiamata in causa dell'ente impositore, onere che grava sul convenuto
  • In caso di errore di valutazione sulle regole probatorie o processuali da parte dei giudici di merito la Cassazione può cassare e rinviare la causa per un nuovo esame, anche se alcune questioni (es. legittimazione passiva) possono risultare infondate

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