Cassazione Civile, Sentenza n. 15666/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento fiscale relativo al 2006 con recupero di maggiori ricavi e maggiori imposte (IRAP e IVA), sanzioni e interessi. L'Ufficio aveva contestato la mancata registrazione di fatture emesse dalla International Tobacco Company (Repubblica di San Marino), sulla base di elenchi riepilogativi trasmessi dall'autorità sammarinese. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) nullità della sentenza per presunta violazione dell'art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 (contestando la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi), (2) errata valutazione e illegittima efficacia probatoria degli elenchi sammarinesi ai fini IVA e delle imposte dirette nonché inosservanza delle norme sulla prova (art. 54 d.P.R. n. 633/1972, artt. 2727 e 2729 c.c., d.m. 24.12.1993), e (3) omissione dell'incidenza del giudicato esterno formatosi per gli anni 2004 e 2005
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della censura per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (la ricorrente non ha riprodotto i motivi d'appello contestati). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valorizzazione degli elenchi trasmessi dall'autorità sammarinese come elementi indiziari idonei a presumere acquisti e ricavi; incombeva quindi sulla contribuente l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni. Sul terzo motivo la Corte ha affermato che il giudicato esterno vincola solo se riguarda elementi di fatto costanti e permanenti estendibili a più periodi d'imposta; non era il caso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 4.100,00 per compensi, oltre rimborso spese) e al pagamento del contributo unificato previsto
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per denunciare nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza dell'obbligo di autosufficienza del ricorso in Cassazione
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c. (nn. 1, 3, 4 richiamati nel ricorso)
Parametro di legittimità usato per valutare le censure (vizio di motivazione, violazione norme sostanziali e processuali); la Corte ha rigettato le doglianze perché prive di specificità o infondate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Fornisce la base per l'utilizzo di 'altri atti o documenti' a supporto dell'accertamento IVA; la Corte ha ritenuto che gli elenchi stranieri possano costituire prova indiziaria
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 53
art. 53 d.P.R. n. 633/1972
Riferimento alle presunzioni in tema di acquisti e occultamento di ricavi; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tali presunzioni sulla base degli elenchi
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di avvalersi di 'dati e notizie comunque raccolti' per l'accertamento del reddito; la Corte ha ritenuto che gli elenchi sammarinesi rientrino in tale nozione
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Norme sul contenuto e valore della prova e sulle presunzioni; la Corte ha ritenuto che i dati esterni possano assumere valore indiziario e spostare l'onere probatorio sulla contribuente
D.M. 24 dicembre 1993 (accordo Italia - San Marino)
D.M. 24 dicembre 1993 (accordo doganale e di cooperazione)
Regola i rapporti fiscali e doganali con San Marino; giustifica lo scambio di elenchi e ne sostiene la rilevanza probatoria nell'ambito IVA
Decreto-legge n. 331 del 1993, art. 55 (conv. L. 427/1993)
art. 55 d.l. n. 331/1993 (conv. L. n. 427/1993)
Indicata dalla giurisprudenza come fondamento comunitario/legislativo per l'utilizzo di informative estere in materia IVA
Costituzione, artt. 3, 24, 111
Richiamati dalla ricorrente con riguardo a garanzie costituzionali del processo; la Corte non ha ritenuto che l'utilizzo degli elenchi violasse tali principi
Codice civile, art. 2909
Invocato dalla ricorrente con riferimento al giudicato esterno; la Corte ha respinto la censura ricordando che il giudicato esterno vincola solo se riguarda fatti costanti e ripetuti tra periodi d'imposta
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi denuncia errori dell'appello deve riprodurre in cassazione i motivi d'appello specifici, indicando fatti e censure; altrimenti la censura è inammissibile
- Elenchi o informative trasmessi da autorità fiscali estere (es. San Marino) possono assumere valore probatorio, anche indiziario, ai fini dell'accertamento IVA e possono essere utilizzati dall'Amministrazione per presumere acquisti o ricavi
- Una volta prodotti documenti o elenchi esterni idonei a formare un indizio di operazione, grava sul contribuente l'onere di provare che le operazioni non sono mai avvenute
- L'art. 39 d.P.R. 600/1973 consente al fisco di utilizzare 'dati e notizie comunque raccolti' per l'accertamento: l'elencazione non è chiusa, e perciò anche dati esteri possono integrarne l'alveo
- Le presunzioni previste negli artt. 53-54 d.P.R. 633/1972 possono operare anche come presunzioni di acquisto/occultamento di ricavi quando gli elementi di fatto (es. elenchi fornitori) lo giustificano
- Il giudicato esterno vincola in materia di imposte periodiche solo se riguarda elementi di fatto costanti e ripetuti nel tempo; decisioni riguardanti elementi variabili o solo profili formali non si estendono automaticamente ad altri anni d'imposta
- Le censure relative alla valutazione della prova probatoria devono essere specifiche e circostanziate in cassazione; valutazioni di merito sia pure contestate difficilmente superano il controllo di legittimità se adeguatamente motivate dal giudice di merito
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