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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15669/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione entro il termine semestrale dopo che il Tribunale di Milano aveva accertato la falsità delle sottoscrizioni al contratto di telefonia. Il contribuente sosteneva di non aver mai stipulato il contratto Fastweb e di non aver avuto l'utenza, deducendo la falsità delle firme. La CTR aveva ritenuto tardiva la riassunzione; l'Agenzia aveva poi annullato in autotutela l'avviso di accertamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in conseguenza dell'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Agenzia. Ha cassato la pronuncia impugnata senza rinvio e ha compensato le spese di giudizio. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza secondo cui il raddoppio si applica solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilita o improcedibilita.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato in riferimento ai motivi di cassazione dedotti dal ricorrente per violazione di norme processuali e per omesso esame di questioni di merito; impugnazione indirizzata a vizi di diritto e di istruzione e di omissione motivazionale

  • art. 297 c.p.c.

    norma richiamata nelle contestazioni sul momento di decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del processo; indica i criteri di efficacia e di decorrenza dei provvedimenti processuali, la questione però non è stata risolta nel merito per la cessazione della materia del contendere

  • art. 337 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in ordine agli atti di riassunzione; la Corte non ha deciso il merito della controversia interpretativa per effetto della cessazione della materia del contendere

  • d.lgs. n. 546/1992

    artt. 39, 41, 43, 49, 50, art. 46 comma 3

    richiamato per le norme regolatrici del processo tributario e delle ipotesi di cessazione della materia del contendere; la Corte costituzionale (sent. 274/2005) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 comma 3 nella parte ove prevedeva la compensazione ope legis delle spese nelle ipotesi diverse dalle definizioni previste dalla legge

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni dedotte in giudizio; la CTR era censurata per presunto omesso esame di domande ed eccezioni, ma la questione non è stata risolta per la cessazione della materia del contendere

  • giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione

    sent. Corte cost. n. 274/2005; Cass. sez. 5 n. 5641/2015; Cass. n. 33587/2018; Cass. n. 20350/2019; Cass. n. 9753/2017; Cass. n. 6068/2022

    confermano che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere e che in tali casi non opera automaticamente la compensazione ope legis delle spese; il giudice deve valutare la regola della soccombenza virtuale e può motivatamente disporre la compensazione delle spese quando l'annullamento non discenda da manifesta illegittimità dell'atto sin dalla sua emanazione

  • norme sul contributo unificato

    la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale e sanzionatoria applicabile solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilita o improcedibilita

Massime di principio

  • La cancellazione o l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere e impone al giudice la declaratoria di estinzione del processo; ciò può comportare la cassazione senza rinvio delle pronunce dei gradi precedenti non più attuali.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la condanna alle spese a favore della parte che ottiene l'annullamento: il giudice deve applicare il principio della soccombenza virtuale e, salvo che l'annullamento derivi da manifesta illegittimità dell'atto sin dalla sua emanazione, può compensare le spese motivatamente.
  • L'annullamento in autotutela che segua a valutazioni suscettibili di aver riconosciuto la fondatezza delle ragioni della controparte giustifica spesso la compensazione delle spese, salvo prova di manifesta illegittimità dell'atto sin dall'origine.
  • Il raddoppio del contributo unificato è applicabile soltanto nei casi tipici di reiezione dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità; non va esteso per interpretazione analogica.
  • Se nella controversia è contestata la decorrenza di termini processuali (es. termine semestrale per la riassunzione), tale questione deve essere attentamente valutata, ma perde rilevanza se l'atto impugnato viene annullato in autotutela e la causa cessa; pertanto, in situazioni analoghe valutare preventivamente se l'Amministrazione intende procedere ad autotutela prima di investire ulteriori fasi processuali.
  • In pratica, quando si ottiene un atto di autotutela favorevole è opportuno segnalare tale circostanza al giudice e alle controparti per richiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la rimozione delle pronunce non più attuali.

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