Cassazione Civile, Ordinanza n. 01351/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con recupero a tassazione di IVA detratta e ulteriori rilievi in materia di II.DD. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che le operazioni commerciali contestate non fossero singole cessioni di beni, ma integrassero un acquisto di azienda, con conseguente legittimità della ripresa IVA. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità dell'avviso per difetto di legittimazione del soggetto che lo aveva sottoscritto, per violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 2555 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nella qualificazione delle operazioni come cessione d'azienda; 3) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, sempre per la medesima qualificazione giuridica delle operazioni; 4) invalidità dell'avviso in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la relativa eccezione non era stata proposta nei gradi di merito; ha ritenuto congiuntamente inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e della qualificazione delle operazioni, estranea al giudizio di legittimità; ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo perché la questione sanzionatoria non era stata riproposta in appello ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione della CTR, che aveva ritenuto corretto il recupero dell'IVA detratta perché le operazioni contestate costituivano una cessione di azienda e non una pluralità di cessioni di beni. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
difetto di legittimazione del soggetto che l'ha sottoscritto
La nullità dell'avviso di accertamento per sottoscrizione da parte di soggetto non legittimato non è rilevabile d'ufficio e, se non dedotta nel primo grado del processo tributario, non è proponibile nelle fasi successive.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito nella qualificazione delle operazioni come cessione d'azienda.
La deduzione relativa alla detrazione IVA era in realtà volta a contestare la qualificazione giuridica delle operazioni, profilo rimesso al giudice di merito e non sindacabile come violazione di legge se si contesta solo la ricostruzione del fatto.
Le eccezioni non riproposte in appello da parte totalmente vittoriosa in primo grado restano precluse e non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta; se si contesta invece la ricostruzione della fattispecie concreta, la censura è inammissibile in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento derivante da difetto di sottoscrizione o di legittimazione del firmatario deve essere tempestivamente dedotta nel primo grado di giudizio, perché non è rilevabile d'ufficio e non è proponibile per la prima volta in cassazione.
- Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando si contesti l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se la censura investe la ricostruzione del fatto o la qualificazione concreta delle operazioni, il sindacato di legittimità è precluso.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla qualificazione giuridica delle operazioni economiche, salvo che la censura denunci effettivamente un errore di sussunzione della fattispecie concreta nella norma.
- Nel processo tributario, le eccezioni disattese o assorbite in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992; in difetto, la questione resta preclusa e non può essere dedotta in cassazione.
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