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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02313/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione di sanzioni emesso nei confronti di un notaio per un atto pubblico del 23 settembre 2016, avente ad oggetto il conferimento di un immobile in trust. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e respinto il ricorso, ritenendo applicabile l'imposta prevista dal d.l. n. 262/2006 alla costituzione del vincolo di destinazione e negando la franchigia ex art. 2, comma 49, per l'impossibilità di individuare beneficiari specifici. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 47 e 49, d.l. n. 262/2006 in rapporto all'art. 3 d.lgs. n. 346/1990, sostenendo che il conferimento in trust non determina un trasferimento stabile di ricchezza e quindi non integra il presupposto impositivo; 3) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, lamentando che il giudice di appello non avrebbe affrontato il vero thema decidendum, cioè l'applicabilità o meno dell'imposta all'atto di dotazione del trust, limitandosi alla questione delle franchigie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ma ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente, con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione e della pretesa fiscale contestata, secondo quanto emerge dalla motivazione riportata. La Corte ha aderito all'orientamento più recente in materia di trust, secondo cui l'atto di istituzione e di dotazione patrimoniale non costituisce, di per sé, un trasferimento stabile e attuale di ricchezza suscettibile di imposizione proporzionale, poiché ha natura strumentale e segregativa; l'imposta può eventualmente rilevare solo al momento dell'effettivo trasferimento finale ai beneficiari, se e quando avvenga. Le spese non risultano integralmente desumibili dal frammento trascritto, ma la decisione conclude per l'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro sulla validità della motivazione della sentenza; la Corte esclude la nullità perché dalla decisione impugnata è comunque individuabile il thema decidendum e il percorso argomentativo essenziale.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della sentenza di merito ai fini del controllo di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione delle norme tributarie sul trust e sull'imposta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ribadisce il perimetro ristretto del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

  • art. 2, commi 47-53, d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006 n. 286

    norma centrale: l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione, a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione; tuttavia la Corte la interpreta in modo conforme all'art. 53 Cost., limitandone l'applicazione ai soli trasferimenti effettivi e stabili di ricchezza.

  • art. 2, comma 49, d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006 n. 286

    la franchigia non è tema decisivo nel caso, poiché la Corte reputa preliminare il problema dell'esistenza stessa del presupposto d'imposta; il giudice di merito aveva errato concentrandosi sulla franchigia anziché sull'imponibilità del trust.

  • art. 3 d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346

    richiamato nel motivo di ricorso come norma da coordinare con l'imposta sulle successioni e donazioni; la Corte, nella sostanza, afferma che il coordinamento va letto in chiave di effettivo trasferimento di ricchezza.

  • art. 53 Cost.

    usato come criterio guida per affermare che il prelievo indirettamente colpito deve corrispondere a un effettivo indice di capacità contributiva; un vincolo meramente segregativo non basta.

  • art. 2740 c.c.

    evocato per descrivere l'effetto di segregazione del trust come deroga alla regola generale della responsabilità patrimoniale del debitore; la segregazione non equivale a trasferimento imponibile.

  • art. 4 della tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347

    richiamato per le imposte ipotecarie; la Corte afferma che l'imposizione proporzionale presuppone atti che importano trasferimento di proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347

    richiamato insieme alle norme sulle imposte ipotecaria e catastale per sostenere che il presupposto dell'imposizione proporzionale è il trasferimento effettivo e definitivo.

  • art. 1, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347

    richiamato nel quadro delle imposte ipotecaria e catastale, sempre in funzione del presupposto del trasferimento.

  • art. 11 della Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    richiamato nelle circolari dell'Agenzia per sostenere l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti privi di contenuto patrimoniale.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134

    richiamato per delimitare l'applicabilità del nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; la Corte ribadisce che la riforma non incide sul giudizio di cassazione anche in materia tributaria, poiché il processo tributario è diverso dal giudizio di legittimità.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.

  • L. 16 ottobre 1989 n. 364

    richiamata come legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust, quale contesto normativo dell'istituto.

Massime di principio

  • In materia di trust, ai fini delle imposte indirette sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale, il presupposto impositivo richiede un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza; l'atto istitutivo e quello di dotazione patrimoniale, se meramente strumentali alla segregazione dei beni, non sono di per sé tassabili in misura proporzionale.
  • Il conferimento di beni in trust non comporta, di regola, un arricchimento definitivo del trustee né un incremento attuale della capacità contributiva del disponente; la tassazione proporzionale può al più collocarsi al momento dell'eventuale attribuzione finale ai beneficiari, se questa realizza un effettivo passaggio patrimoniale.
  • Nel giudizio di cassazione la censura motivazionale è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma soltanto l'anomalia che renda la motivazione inesistente, apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente non sussiste quando, pur sinteticamente, la decisione consenta di individuare il thema decidendum e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • Nell'applicazione del d.l. n. 262/2006 sulla tassazione dei vincoli di destinazione, la disposizione va letta in coerenza con l'art. 53 Cost., sicché il tributo non può colpire atti privi di reale capacità contributiva e di trasferimento effettivo di ricchezza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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