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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15098/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Gli assegnatari di alcuni alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata chiedevano il risarcimento dei danni lamentando gravi difetti degli immobili e contestando la responsabilità del Comune costruttore-venditore e dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale, anche in relazione a presunte falsità negli atti e alla mancata trasmissione degli atti alla Procura. In primo grado la domanda era stata accolta, con condanna solidale degli enti e manleva a carico dell’impresa chiamata in garanzia; in appello la decisione era stata riformata, escludendo la responsabilità del Comune e limitando quella dell’Ater ai soli danni patrimoniali. In cassazione i ricorrenti proponevano tre motivi: violazione degli artt. 2043 e 1669 c.c. e di varie norme urbanistiche e procedimentali per l’esclusione della responsabilità del Comune; omesso esame dell’eccezione di falso in perizia e della richiesta di rinnovo della consulenza con trasmissione degli atti al PM; falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. per il diniego del risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata e depositata dai ricorrenti e della successiva accettazione del controricorrente Comune di Spinea. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità, senza regolare le spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non vi è stata quindi decisione nel merito sui motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come base della domanda risarcitoria per gravi difetti dell’opera; la Corte non ne affronta il merito per effetto della rinuncia al ricorso

  • art. 2053 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come ulteriore fondamento risarcitorio; non esaminato nel merito

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per responsabilità aquiliana; non esaminato nel merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata nei primi e terzi motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata nel secondo motivo per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato come base della pretesa per responsabilità processuale aggravata; non esaminato nel merito

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio se accettata nei casi previsti

  • art. 391 c.p.c.

    unitamente all’art. 390 c.p.c. fonda la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia accettata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che, per effetto della rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 331 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla denunciata omissione di trasmissione degli atti alla Procura; non esaminato nel merito

  • art. 32 L. n. 1150/1942

    invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; non esaminato nel merito

  • art. 11 L. n. 1086/1971

    invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; non esaminato nel merito

  • art. 21-quinquies L. n. 241/1990

    invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; non esaminato nel merito

  • art. 97 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sull’operato del Comune; non esaminato nel merito

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte costituita nei casi richiesti, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., precludendo ogni esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, se così risulta dalla decisione adottata.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia accettata esclude l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, le questioni di merito prospettate con i motivi di ricorso restano prive di scrutinio da parte della Corte.

Come è indicizzato

MaterieVizi dell'immobileCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiImmobiliareResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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