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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15070/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La parte ricorrente aveva stipulato un preliminare per l'acquisto di un compendio immobiliare e mobiliare. Poiché la controparte non aveva voluto stipulare il definitivo, la ricorrente aveva prima promosso arbitrato per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare, poi un giudizio civile definito con sentenza ex art. 2932 c.c., e nel frattempo era stata nominata custode dei beni. Successivamente aveva chiesto accertamento tecnico preventivo per verificare il deterioramento dei beni e, con l'azione oggetto del ricorso, domandava il risarcimento dei danni emersi dall'ATP e la condanna della controparte al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo di mancata consegna. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provata la condizione dei beni al momento rilevante e, in particolare, non provato né il contenuto del preliminare asseritamente violato né il fatto dannoso imputabile alla custodia. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che il Tribunale avesse rigettato la domanda sulla base di un'eccezione non proposta; 2) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse qualificato come extracontrattuale la responsabilità del custode e avesse addossato alla danneggiata un onere probatorio non corretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché il Tribunale non aveva accolto un'eccezione nuova, ma aveva fondato il rigetto sulla mancata prova, da parte della ricorrente, sia del contenuto del preliminare invocato quale titolo contrattuale, sia del fatto imputabile alla controparte quale custode. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito era basata non già solo sulla qualificazione della responsabilità, ma soprattutto sulla mancata prova del danno nel corretto arco temporale e dell'esistenza del nesso causale tra il fatto e il preteso deterioramento. La Corte ha inoltre ribadito che il ricorso non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348 ter c.p.c.

    È indicato come base formale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado dopo la conferma in sede di filtro d'appello.

  • art. 348 bis c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il rigetto della domanda è stato fondato su carenza di prova e non su un'eccezione non proposta.

  • art. 1218 c.c.

    La censura è ritenuta inidonea perché non incide sulla reale ratio della decisione, fondata sulla mancata prova dell'inadempimento/del fatto dannoso e del nesso causale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la parte attrice resta onerata della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, inclusi il titolo contrattuale, il fatto dannoso e il nesso causale.

  • art. 2932 c.c.

    Citato come norma che aveva consentito di ottenere una sentenza sostitutiva del contratto definitivo di compravendita.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono formulate come violazioni di legge e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma vengono dichiarate inammissibili perché non agganciate alla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La censura di ultrapetizione è inammissibile se il giudice di merito ha deciso sulla base della mancata prova dei fatti costitutivi della domanda e non sull'accoglimento di un'eccezione nuova o estranea al thema decidendum.
  • Chi agisce per il risarcimento deve provare il titolo dedotto, il fatto generatore del danno, il periodo temporalmente rilevante e il nesso causale tra condotta e pregiudizio; la sola allegazione di un deterioramento successivamente accertato non basta.
  • La qualificazione contrattuale o extracontrattuale della responsabilità non supera il difetto di prova dei presupposti fattuali della pretesa, quando la decisione di merito si fondi anche e soprattutto sull'insufficienza della dimostrazione del contenuto dell'obbligazione e del nesso causale.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio, ove la censura miri soltanto a sostituire una diversa lettura dei fatti e delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareContratto preliminareResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileContrattiResponsabilità civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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