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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15059/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni utenti del servizio idrico, residenti a Napoli e allacciati a un impianto di depurazione asseritamente inefficiente, per ottenere la restituzione delle somme pagate in bolletta a titolo di quota depurazione dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che imponevano tale quota anche in assenza di effettivo servizio. Il giudice di pace accolse le domande e condannò il gestore del servizio idrico alla restituzione delle somme, rigettando le domande di manleva verso Comune e società di gestione dell’impianto. In appello il gestore contestò: la prova del pagamento e degli importi da restituire; la ricostruzione del rapporto come fonte della pretesa restitutoria; il rigetto della manleva verso Regione Campania e società affidataria dell’impianto; e la ripartizione dell’onere probatorio sugli oneri di progettazione/completamento dell’impianto ai sensi dell’art. 8-sexies d.l. 208/2008. In cassazione furono dedotti quattro motivi: vizio di motivazione e violazione delle regole sulla prova e sulla non contestazione; violazione degli artt. 32, 106, 112 c.p.c. e degli artt. 1292, 1298, 2043, 2055 c.c. per il mancato esame delle domande di manleva/regresso; e violazione dell’art. 2697 c.c. per l’onere della prova relativo agli oneri di depurazione e agli investimenti sugli impianti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo solo in parte infondato e in parte inammissibile, perché la motivazione del Tribunale non era apparente: il giudice di merito aveva spiegato che gli utenti avevano prodotto bollette e riscontri del gestore sull’avvenuto incasso delle somme, e che il gestore non aveva specificamente contestato i pagamenti. I motivi relativi alla manleva/regresso verso Regione Campania e società affidataria sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, poiché in cassazione erano state introdotte questioni e ricostruzioni fattuali non adeguatamente dedotte e localizzate nei precedenti gradi di giudizio. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: il Tribunale aveva correttamente applicato l’art. 2697 c.c., ponendo a carico del gestore l’onere di provare i fatti impeditivi della pretesa restitutoria, cioè gli eventuali costi di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto da scomputare dalle somme da restituire. La Corte ha quindi confermato la condanna del gestore alle spese e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare un vizio di motivazione apparente e altre violazioni processuali, ma la Corte ha chiarito che la censura, in sostanza, mirava a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; è ammissibile solo il vizio di motivazione meramente apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte esclude la sua violazione perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e controllabile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata rispetto alla scomposizione della fattispecie in fatti costitutivi ed eccezioni; qui il Tribunale ha correttamente posto a carico del convenuto il fatto impeditivo della pretesa restitutoria.

  • art. 1988 c.c.

    Censurato insieme agli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. nella doglianza relativa alla prova del pagamento, ma senza rilievo autonomo decisivo nella motivazione finale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’erronea valutazione della non contestazione e della prova documentale, ma la Corte ha ricondotto la censura a una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la lettura delle prove documentali; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio rilevante in cassazione.

  • art. 2033 c.c.

    Riferito quale titolo dell’azione restitutoria per indebito oggettivo, ma la Corte ha ricondotto la pretesa anche alla struttura del rapporto di utenza e alla mancata esecuzione della prestazione corrispettiva.

  • art. 32 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla manleva, ma la Corte ha dichiarato tali doglianze inammissibili per novità e difetto di specificità.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato insieme all’intervento/chiamata del terzo, ma la Corte ha escluso l’ammissibilità delle questioni nuove sul rapporto con i terzi chiamati.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma le questioni erano nuove o comunque non specificamente localizzate nei gradi di merito.

  • art. 1292 c.c.

    Citato nei motivi di ricorso relativi alla responsabilità solidale/regresso, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma interpretazione decisiva.

  • art. 1298 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla manleva e sulla ripartizione interna del debito, ma le questioni sono state giudicate inammissibili per novità.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per fondare la pretesa di manleva/regresso verso Regione e società affidataria come cooperanti nell’inadempimento, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 2055 c.c.

    Invocato in relazione alla responsabilità solidale tra più soggetti asseritamente responsabili del mancato funzionamento dell’impianto, ma senza esame nel merito per ragioni processuali.

  • art. 8-sexies d.l. 30 dicembre 2008, n. 208

    Richiamato per sostenere che parte delle somme in bolletta coprisse costi di progettazione/completamento degli impianti; la Corte conferma che tali oneri, ove invocati per ridurre il credito restitutorio, devono essere provati dal convenuto come fatto impeditivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": la motivazione è censurabile soltanto se manca in modo grafico o è meramente apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, non quando si contesti solo la sufficienza o la persuasività della ricostruzione dei fatti.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile soltanto quando il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta criticare la valutazione delle prove o la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Chi contesta in cassazione una decisione su questioni di manleva, regresso o responsabilità di terzi deve indicare in modo specifico dove e come tali questioni siano state già dedotte nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
  • Nel rapporto di utenza idrica, la domanda di restituzione di somme pagate per la quota depurazione può essere letta come pretesa collegata a una prestazione corrispettiva non esattamente eseguita; il soggetto tenuto alla restituzione è il contraente che ha richiesto e incassato il corrispettivo.
  • Ai fini dello scomputo dal credito restitutorio di eventuali costi di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto di depurazione, l’onere di allegazione e prova grava sul convenuto che invoca tali costi come fatto impeditivo della domanda.
  • La non contestazione dei fatti di pagamento può assumere rilievo decisivo quando il convenuto non replichi specificamente ai documenti prodotti dagli attori; in cassazione, tuttavia, non è consentito trasformare tale censura in una nuova rivalutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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