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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15058/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un’istanza di rimborso presentata dalla contribuente per le ritenute operate nel periodo 2010-2013 sulla pensione integrativa, che secondo la sua prospettazione avrebbero dovuto essere applicate con aliquota agevolata del 15% ex art. 11 del d.lgs. n. 252/2005. La domanda era stata proposta come impugnazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso per mancanza di documentazione a supporto della pretesa; la CTR, in appello, aveva invece accolto la domanda valorizzando la documentazione prodotta solo in secondo grado e ritenendo fondate le ragioni della contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il testo esaminato riporta come primo motivo la dedotta violazione dell’art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1991, sostenendo che non si fossero mai formati i presupposti del silenzio-rifiuto perché l’istanza di rimborso non conteneva la necessaria esatta quantificazione degli importi richiesti. La Corte ritiene fondato questo motivo, osservando che una domanda di rimborso priva dell’indicazione degli estremi di versamento, degli importi delle ritenute e della somma chiesta in restituzione non è giuridicamente idonea a far maturare il silenzio-rifiuto impugnabile; inoltre, la successiva produzione documentale in appello non sana il vizio, essendo tardiva e comunque inutile rispetto a un procedimento che non avrebbe dovuto essere instaurato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia limitatamente al primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la domanda di rimborso era inammissibile in origine in mancanza dei presupposti per la formazione del silenzio-rifiuto. Ha inoltre condannato gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1991

    La formazione del silenzio-rifiuto è impugnabile per il rifiuto tacito di restituzione di tributi, sanzioni, interessi e altri accessori; tuttavia l’istanza di rimborso deve contenere l’esatta quantificazione dell’importo richiesto, altrimenti non è giuridicamente valida e non può dar luogo a un silenzio-rifiuto impugnabile.

  • art. 11, d.lgs. n. 252/2005

    Norma richiamata dalla contribuente per sostenere l’applicazione dell’aliquota agevolata del 15% sulla pensione integrativa.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    La Corte dispone la cassazione senza rinvio poiché la causa non avrebbe dovuto essere proposta per difetto originario dei presupposti processuali dell’azione.

  • art. 2697 c.c.

    Non richiamato espressamente nel dispositivo, ma la decisione ribadisce in sostanza che l’istante deve allegare e quantificare compiutamente il credito di rimborso per consentire il controllo dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l’azione avverso il silenzio-rifiuto presuppone una domanda di rimborso completa, dotata di elementi sufficienti a individuare il tributo, gli importi versati e la somma chiesta in restituzione.
  • La mancata indicazione esatta della somma domandata in rimborso impedisce la formazione di un silenzio-rifiuto giuridicamente impugnabile e rende la domanda inammissibile.
  • La produzione documentale successiva, anche in appello, non sana la carenza originaria dell’istanza di rimborso quando il procedimento non avrebbe dovuto essere instaurato.
  • Se manca il presupposto processuale della formazione del silenzio-rifiuto, la sentenza che abbia deciso nel merito va cassata senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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