Cassazione Civile, Ordinanza n. 15061/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un operatore telefonico per il pagamento di fatture relative a servizi di telefonia, SIM prepagate, apparecchi telefonici e connessioni internet. La società cliente propose opposizione deducendo, tra l’altro, l’inadempimento dell’operatore per il malfunzionamento o il mancato funzionamento, per diversi mesi, di linee mobili, fisse e internet. Il tribunale revocò il decreto e dichiarò improponibile la domanda per mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM; la corte d’appello, invece, ritenne che quel tentativo potesse essere svolto nella fase di opposizione, confermò il decreto ingiuntivo e condannò la cliente alle spese. In cassazione la società cliente dedusse tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado e reiterata in appello, diretta a dimostrare i disservizi e la paralisi dell’attività; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. per avere la corte ritenuto provato il credito del gestore sulla sola base delle fatture, che secondo la ricorrente non avrebbero valore probatorio della corrispondenza tra prestazione e pattuito e non avrebbero provato il corretto funzionamento del contatore centrale; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione delle prove e alla ritenuta genericità delle contestazioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che le istanze istruttorie non accolte in primo grado non si intendono automaticamente riproposte in appello: devono essere reiterate in modo specifico, mentre la generica richiesta di ammissione con riserva di indicazione dei capitoli integra una rinuncia tacita. Conseguentemente, la corte d’appello non era tenuta ad ammettere la prova testimoniale né a motivare ulteriormente sul mancato esame di istanze non specificamente riproposte. Ha poi ritenuto infondato anche il secondo motivo: nel contratto di somministrazione di servizi telefonici, la produzione delle fatture recanti le registrazioni del traffico e corrispondenti al contatore centrale è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio del gestore, salvo specifica contestazione del cattivo funzionamento del sistema di rilevazione; nella specie la contestazione dei disservizi era stata ritenuta generica e non supportata da adeguata prova tecnica, mentre la deduzione relativa alla mancanza di tabulati o rilevazioni fotografiche del contatore è stata considerata nuova e comunque non precedentemente prospettata. Alla soccombente sono state inoltre poste le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare nullità della sentenza per asserito difetto di motivazione
richiamato in tema di valutazione delle prove e di valore probatorio delle fatture e delle allegazioni non contestate
art. 183, comma settimo, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata ammissione delle prove e alla loro riproposizione in giudizio
le istanze istruttorie non accolte in primo grado non si presumono riproposte in appello se non reiterate in modo specifico
richiamato per affermare che la riproposizione delle istanze istruttorie nel giudizio di appello deve avvenire nelle forme proprie del primo grado
richiamato per il riparto dell’onere probatorio nell’inadempimento contrattuale
richiamato per il riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore nel rapporto contrattuale
richiamato con riguardo all’efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche/registrazioni, subordinata alla mancata contestazione della conformità
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente
richiamato in relazione alla dedotta mancata ammissione della prova in appello
art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.
richiamato con riferimento alla memoria istruttoria da cui la ricorrente pretendeva di ricavare la riproposizione della prova
norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le istanze istruttorie non accolte in primo grado non sono automaticamente riproposte in appello: la parte interessata deve reiterarle in modo specifico; la mera manifestazione generica di insistere nelle prove, senza indicazione puntuale dei mezzi richiesti, può integrare rinuncia tacita.
- L’art. 346 c.p.c. opera in modo diverso a seconda della posizione processuale: la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente le istanze non accolte, mentre l’appellante che impugna integralmente la decisione deve comunque prospettare in modo chiaro e specifico tutto ciò che intende ottenere sul piano istruttorio.
- Nel contratto di somministrazione di servizi telefonici, la produzione delle fatture recanti le registrazioni del traffico, quando corrispondenti alle risultanze del contatore centrale, è idonea a soddisfare l’onere probatorio del gestore, salvo che l’utente deduca specificamente il cattivo funzionamento del sistema di rilevazione.
- La contestazione dell’utente non può essere generica: a fronte della pretesa creditoria del somministrante, chi contesta il disservizio o l’inesattezza delle registrazioni deve offrire un supporto probatorio concreto, anche di natura tecnica, sufficiente almeno a livello di principio di prova.
- Una doglianza fondata su circostanze fattuali non dedotte nei gradi di merito è nuova in cassazione e non può essere scrutinata se la sentenza impugnata non ne dia conto e se non sia indicato dove e come tali fatti siano stati devoluti al giudice di merito.
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