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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15073/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Due proprietarie di un immobile avevano convenuto in giudizio la società di distribuzione elettrica chiedendo il risarcimento del danno per la diminuzione di valore del bene, assumendo che tale pregiudizio derivasse dalla illegittima presenza di cavi elettrici sulla proprietà. La società si era difesa sostenendo che il diritto di mantenere i cavi derivasse da una servitù costituita in forza della documentazione contrattuale relativa all’allacciamento della linea elettrica, ovvero fosse comunque maturata per usucapione. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda e il Tribunale, in appello, aveva confermato la decisione, ritenendo infondate le eccezioni della società e non provata l’esistenza della servitù. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle regole sulla competenza e dell’art. 7 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi e delle prove documentali e testimoniali in relazione all’usucapione della servitù; 3) violazione delle norme processuali per avere il giudice ritenuto nuova in appello la deduzione fondata sul contratto originario con il proprietario; 4) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la domanda risarcitoria, avendo ad oggetto una somma di denaro come petitum mediato, rientra nella competenza generale mobiliare del giudice di pace anche se il danno è riferito a un immobile; inoltre, la società non aveva adeguatamente censurato l’affermazione del giudice di merito secondo cui una domanda riconvenzionale di accertamento della servitù non risultava proposta, difettando l’autosufficienza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché precluso dalla doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., sia perché non colpiva la ratio decidendi, fondata sull’inidoneità delle prove offerte a dimostrare la servitù. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e di riproduzione del contenuto degli atti rilevanti, poiché la ricorrente non ha consentito il necessario confronto tra chiesto e pronunciato. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo la motivazione della sentenza di merito sufficiente a soddisfare il minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.c.

    La domanda di risarcimento del danno per equivalente, pur se riferita a un immobile, è ricondotta alla competenza generale mobiliare del giudice di pace perché il bene della vita richiesto è una somma di denaro.

  • art. 360 c.p.c., n. 2

    Il motivo è utilizzato per denunciare la violazione delle norme sulla competenza.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Quando sentenza di primo grado e di appello sono conformi nelle ragioni di fatto, il ricorso per cassazione è precluso per il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È invocato per denunciare error in procedendo e violazione dell'art. 132 c.p.c., ma i motivi sono dichiarati inammissibili o infondati per difetto di specificità o sufficienza della motivazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se raggiunge il minimo costituzionale e consente di comprendere la ratio decidendi, senza contraddizioni intrinseche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento del danno per equivalente, anche se originata da una interferenza su bene immobile, va qualificata ai fini della competenza in base al petitum mediato espresso in denaro.
  • Per contestare efficacemente l’esistenza di una servitù o di un diverso titolo di legittimazione all’uso del fondo altrui occorre dedurre in modo specifico e tempestivo la relativa domanda o eccezione, indicando con precisione gli atti processuali rilevanti.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata e quella di primo grado sono conformi nelle ragioni di fatto, salvo i casi consentiti dalla disciplina della doppia conforme.
  • Il ricorso per cassazione che denunci errori processuali o vizi motivazionali deve rispettare l’onere di specificità e autosufficienza, trascrivendo o riassumendo il contenuto degli atti e documenti rilevanti.
  • La motivazione della sentenza è censurabile per nullità solo se manca del tutto o è meramente apparente; non lo è quando espone, in modo comprensibile e coerente, le ragioni della decisione anche se sintetiche.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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