Cassazione Civile, Ordinanza n. 02316/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella esattoriale relativa a mancato pagamento di imposta di registro e sanzioni, dopo che sia la CTP sia la CTR avevano respinto le doglianze della contribuente. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) ha contestato la validità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, sostenendo che la difesa tramite avvocato del libero foro fosse inammissibile e rendesse nulli gli atti difensivi; (2) ha dedotto omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla nullità della cartella per difetto di motivazione; (3) ha censurato l'utilizzo, da parte della CTR, di copie fotostatiche della documentazione relativa alla notifica dell'atto presupposto, lamentando il disconoscimento della conformità e l'omessa produzione degli originali; (4) ha denunciato motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello; (5) ha censurato la ritenuta prova della notificazione dell'atto presupposto, contestando la conformità dell'avviso di ricevimento alle regole di notifica alle persone giuridiche e deducendo varie carenze della fotocopia prodotta.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel quadro normativo applicabile e della convenzione tra Avvocatura dello Stato e Agenzia della riscossione, nei giudizi tributari l'ente può avvalersi anche di avvocati del libero foro senza necessità di apposita delibera o formalità ulteriori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il motivo d'appello asseritamente trascurato. Ha respinto il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, chiaro e tempestivo, e ha rilevato inoltre la novità delle ulteriori allegazioni sulla notifica. Ha ritenuto infondato il quarto motivo perché la sentenza impugnata esponeva comunque una motivazione sufficiente e controllabile. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, perché introduceva questioni nuove non dedotte nei gradi di merito e comunque non specificamente localizzate negli atti precedenti. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte distingue tra vizi di violazione di legge e vizi processuali/motivazionali, riqualificando talune censure secondo la loro effettiva natura.
art. 1, comma 8, D.L. 193/2016
convertito con modificazioni dalla L. 225/2016
L'Agenzia della riscossione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma anche di avvocati del libero foro o di propri dipendenti secondo i casi previsti dalla norma e dalla convenzione.
art. 43 R.D. 1611/1933
La previsione sull'eventuale non avvalimento dell'Avvocatura dello Stato opera solo nei casi in cui la rappresentanza sia riservata a quest'ultima su base convenzionale; al di fuori di tali casi, l'ente può ricorrere al libero foro senza formalità specifiche.
artt. 4 e 17 D.Lgs. 50/2016
Sono richiamati come parametri per la scelta degli avvocati del libero foro nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici.
art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario l'agente della riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata; la norma è richiamata per il contesto della rappresentanza in giudizio.
norma di interpretazione autentica
Chiarisce che la disciplina dell'art. 43, comma 4, R.D. 1611/1933 si applica solo ai casi in cui l'Agenzia intende non avvalersi dell'Avvocatura nei giudizi ad essa riservati su base convenzionale, non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: per denunciare omessa pronuncia occorre trascrivere compiutamente il motivo d'appello e indicare gli atti rilevanti.
La copia fotostatica non autenticata fa piena prova se non è disconosciuta in modo specifico, chiaro e tempestivo; contestazioni generiche non sono idonee.
Sono richiamati in via estensiva per affermare che il disconoscimento della copia deve essere specifico e non equivoco.
La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; è sufficiente quando consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sul contenuto motivazionale delle decisioni tributarie.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica alle persone giuridiche, ma la Corte non esamina nel merito la questione perché nuova e non specificamente dedotta nei gradi precedenti.
Richiamato nel quinto motivo come norma sull'apprezzamento delle prove, ma senza accoglimento della censura.
È richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere probatorio sulla notifica; la Corte ribadisce che il disconoscimento della copia è soggetto a stringenti oneri di specificità.
Richiamato per escludere che esista un generale obbligo dell'agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella o dell'avviso, pena nullità.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'agente della riscossione può costituirsi mediante avvocato del libero foro nei casi in cui la convenzione applicabile non riservi in via esclusiva il patrocinio all'Avvocatura dello Stato; in tali ipotesi non è necessaria una specifica delibera interna o una formalità ulteriore per il conferimento dell'incarico.
- La denuncia di omessa pronuncia in cassazione è inammissibile se il ricorrente non trascrive il motivo d'appello asseritamente non esaminato e non ne consente la verifica diretta ex actis.
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere specifico, chiaro, tempestivo e riferito a un documento concretamente individuato; contestazioni generiche non elidono l'efficacia probatoria della copia.
- La prova della notificazione di un atto può essere fornita anche mediante copie fotostatiche e altri elementi probatori; il giudice di merito non è vincolato da un disconoscimento generico e può apprezzare l'efficacia rappresentativa della documentazione prodotta.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione o ne offra una apparente; è sufficiente, invece, una motivazione che consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non rilevabili d'ufficio; il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito ma un controllo sulla correttezza giuridica della decisione impugnata.
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